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Il Tribunale per i Diritti del Malato, nel quadro del suo obiettivo generale di contribuire al miglioramento, alla qualità e alla umanizzazione dei servizi sanitari, considera proprio compito fondamentale che siano rispettati i Diritti del Malato:

Carta europea dei Diritti del Malato

 

Carta dei diritti sul dolore inutile



 

Carta dei Diritti del Bambino in ospedale 

 

Carta dei Diritti dell"Anziano  

 

Dichiarazione congiunta sui Diritti del Malato di cancro

 

Carta dei diritti del paziente maculopatico

 

Carta dei diritti della persona autistica

 

Carta diritti del Cittadino consumatore

Convenzione di Oviedo

 I 7 principi di Tavistock

Principali riferimenti normativi  

 

 

 

 

       

Carta Europea dei diritti del Malato

Elaborata nel 2002, si è basata sia sulla esperienza del Tribunale per i diritti del malato ed in particolare sulle precedenti Carte per i diritti del malato promulgate in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, sia sulla Carta Europea dei diritti Fondamentali.

La Carta Europea raggruppa i diritti inalienabili del paziente che ogni paese dell’Unione Europea dovrebbe tutelare e garantire. Diritti che si trovano a rischio, tra l"altro, a causa della crisi finanziaria dei sistemi nazionali di welfare.

Sulla base della Carta Europea dei diritti del malato, Cittadinanzattiva ha realizzato un progetto che si è posto l’obiettivo di verificare il grado di attuazione dei 14 diritti sanciti nella Carta, nei 15 Paesi della "vecchia Europa", attraverso un processo di monitoraggio realizzato dalle singole organizzazioni civiche che lavorano in questi Paesi.ll rapporto finale sull"attuazione della Carta è stato presentato a Bruxelles il 29 marzo del 2007.

 

1. Diritto a misure preventive

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.

I servizi sanitari hanno il dovere di perseguire questo fine incrementando la consapevolezza delle persone, garantendo procedure sanitarie a intervalli regolari e libere da costi per i diversi gruppi di popolazione a rischio, e rendendo disponibili per tutti i risultati della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica.

2. Diritto all’accesso

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.

Un individuo che richieda un trattamento, ma non possa sostenerne i costi, ha il diritto di ricevere comunque il servizio.

Ogni individuo ha diritto a servizi adeguati, indipendentemente dal fatto che sia stato ammesso in un piccolo o grande ospedale o clinica.

Ogni individuo, anche senza regolare permesso di soggiorno, ha il diritto alle cure urgenti ed essenziali, tanto in regime di ricovero che di assistenza esterna.

Un individuo che soffra di una malattia rara ha lo stesso diritto ai necessari trattamenti e medicazioni di chi soffre di una malattia più comune.

3. Diritto alla informazione

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono disponibili.

I servizi sanitari, così come i fornitori e i professionisti devono assicurare una informazione ritagliata sul paziente, tenendo in particolare conto le sue specificità religiose, etniche o linguistiche.

I servizi sanitari hanno il dovere di rendere tutte le informazioni facilmente accessibili, rimuovendo gli ostacoli burocratici, educando i fornitori di assistenza sanitaria, preparando e distribuendo materiale informativo.

Un paziente ha il diritto di accedere direttamente alla sua cartella clinica e alla sua documentazione sanitaria, di fotocopiarle, di fare domande circa il loro contenuto e di ottenere la correzione di ogni errore esse potessero contenere.

Un paziente ospedaliero ha il diritto a una informazione che sia continua e accurata. Ciò può essere garantito da un “tutor”.

Ogni individuo ha il diritto all’accesso diretto alle informazioni sulla ricerca scientifica, sull’assistenza farmaceutica e sulla innovazione tecnologica. Questa informazione può venire da fonti pubbliche o private, con la garanzia che essa risponda a criteri di accuratezza, attendibilità e trasparenza.

4. Diritto al consenso

Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca scientifica.

I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono dare al paziente tutte le informazioni relative a un trattamento o a una operazione a cui deve sottoporsi. Tale informazione deve comprendere i rischi e i disagi associati, gli effetti collaterali e le alternative. Questa informazione deve essere data con sufficiente anticipo (con un preavviso di almeno 24 ore) per mettere il paziente in condizione di partecipare attivamente alle scelte terapeutiche riguardanti il suo stato di salute.

I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono usare un linguaggio noto al paziente e comunicare con esso in un modo che sia comprensibile anche per le persone sprovviste di una conoscenza tecnica.

In tutte le circostanze in cui è previsto che sia un legale rappresentante a dare il consenso informato, il paziente, che sia un minore o un adulto incapace di intendere e di volere, deve essere coinvolto quanto più possibile nelle decisioni che lo/la riguardano.

Il consenso informato di un paziente deve essere ottenuto su queste basi.

Un paziente ha il diritto di rifiutare un trattamento o un intervento medico e di cambiare idea durante il trattamento, rifiutando il suo proseguimento.

Il paziente ha il diritto di rifiutare di ricevere informazioni circa il suo stato di salute.

5. Diritto alla libera scelta

Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.

Il paziente ha il diritto di decidere a quali esami diagnostici e terapie sottoporsi, nonché quali medici di famiglia, specialisti od ospedalieri utilizzare. I servizi sanitari hanno il dovere di garantire questo diritto, fornendo ai pazienti informazioni sui diversi centri e professionisti in grado di garantire un certo trattamento e sui risultati della loro attività. Essi devono rimuovereogni tipo di ostacolo che limiti l’esercizio di questo diritto.

Un paziente che non ha fiducia nel suo medico ha il diritto di designarne un altro.

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico-chirurgici in generale.

Tutti i dati e le informazioni relative allo stato di salute di un individuo, nonché ai trattamenti medici o chirurgici ai quali esso è sottoposto, devono essere considerati privati e, come tali, adeguatamente protetti.

La privacy delle persone deve essere rispettata, anche nel corso dei trattamenti medici e chirurgici (esami diagnostici, visite specialistiche, medicazioni, ecc.), i quali devono svolgersi in un ambiente adeguato e in presenza di coloro la cui presenza è assolutamente necessaria (a meno che il paziente non lo abbia esplicitamente consentito o richiesto).

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti

Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.

I servizi sanitari hanno il dovere di fissare tempi di attesa entro i quali determinati servizi devono essere erogati, sulla base di specifici standard e in relazione al grado di urgenza del caso.

I servizi sanitari devono garantire a ogni individuo l’accesso ai servizi, assicurando la loro immediata iscrizione nel caso di liste di attesa.

Ogni individuo che lo richiede ha il diritto di consultare le liste di attesa, nei limiti del rispetto della privacy.

Nel caso in cui i servizi sanitari non siano in grado di fornire i servizi nel tempo massimo predeterminato, deve essere garantita la possibilità di usufruire di servizi alternativi di qualità comparabile e ogni costo da ciò derivante per il paziente deve essere rimborsato in un tempo ragionevole.

I medici devono dedicare un tempo adeguato ai loro pazienti, compreso il tempo dedicato a fornire informazioni.

8. Diritto al rispetto di standard di qualità

Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del

rispetto di precisi standard.

Il diritto a servizi sanitari di qualità richiede che le strutture sanitarie e i professionisti pratichino livelli soddisfacenti di prestazioni tecniche, di comfort e di relazioni umane. Questo implica la specificazione e il rispetto di precisi standard di qualità, fissati per mezzo di una procedura di consultazione pubblica e rivisti e valutati periodicamente.

9. Diritto alla sicurezza

Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

Al fine di garantire questo diritto, gli ospedali e i servizi sanitari devono monitorare continuamente i fattori di rischio ed assicurare che i dispositivi sanitari elettronici siano mantenuti in buono stato e che gli operatori siano formati in modo appropriato.

Tutti i professionisti sanitari devono essere pienamente responsabili della sicurezza di ogni fase ed elemento di un trattamento medico.

I medici devono essere in grado di prevenire i rischi di errori attraverso il monitoraggio dei precedenti e la formazione continua.

I membri di staff sanitari che riferiscono la esistenza di rischi ai loro superiori e/o colleghi devono essere protetti da possibili conseguenze avverse.

10. Diritto alla innovazione

Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.

I servizi sanitari hanno il dovere di promuovere e sostenere la ricerca in campo biomedico, dedicando particolare attenzione alle malattie rare.

I risultati della ricerca devono essere adeguatamente disseminati.

11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari

Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

I servizi sanitari devono impegnarsi ad assumere tutte le misure utili a questo fine, come ad esempio fornendo cure palliative e semplificando l’accesso di pazienti a esse.

12. Diritto a un trattamento personalizzato

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue

personali esigenze.

I servizi sanitari devono garantire, a questo fine, programmi flessibili, orientati quanto più possibile agli individui, assicurando che i criteri di sostenibilità economica non prevalgano sul diritto alle cure.

13. Diritto al reclamo

Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro tipo di reazione.

I servizi sanitari devono garantire l’esercizio di questo diritto, assicurando (con l’aiuto di terze parti) ai pazienti informazioni circa i loro diritti, mettendoli in condizioni di riconoscere le violazioni e formalizzare il loro reclamo.

I reclami devono essere fatti tramite procedure standard e facilitati da istituzioni indipendenti e/o da organizzazioni dei cittadini e non possono pregiudicare il diritto dei pazienti ad avviare un’azione legale o a perseguire procedure di conciliazione.

14. Diritto al risarcimento

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve

ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento di un

servizio sanitario.

                                                                                                                         

 

Carta diritti sul dolore inutile                   

 

                

1)      DIRITTO A NON SOFFRIRE INUTILMENTE: ciascun individuo ha diritto a vedere alleviata la propria sofferenza nella maniera più efficace e tempestiva possibile.

 

 

2)      DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL DOLORE: tutti gli individui hanno diritto ad essere ascoltati e creduti quando riferiscono del loro dolore.

 

 

3)      DIRITTO DI ACCESSO ALLA TERAPIA DEL DOLORE: ciascun individuo ha diritto ad accedere alle cure per alleviare il proprio dolore.

 

 

4)      DIRITTO AD UNA ASSISTENZA   QUALIFICATA: ciascun individuo ha diritto a ricevere assistenza al dolore, nel rispetto dei più recenti e validati standard di qualità.

 

 

5)   DIRITTO AD UNA ASSISTENZA CONTINUA: ogni persona ha diritto a veder alleviata la propria sofferenza per continuità ed assiduità, in tutte le fasi della malattia.

 

 

6)     DIRITTO AD UNA SCELTA LIBERA ED INFORMATA: ogni persona ha diritto a partecipare attivamente alle decisioni  sulla gestione del proprio dolore.

 

 

7)     DIRITTO DEL BAMBINO, DELL’ANZIANO E DEI SOGGETTI CHE NON HANNO VOCE”:

       i bambini, gli anziani ed i soggetti che “non hanno voce” hanno lo stesso diritto a non provare dolore inutile.

 

 

8)     DIRITTO A NON PROVARE DOLORE DURANTE GLI ESAMI INVASIVI E NON: chiunque debba sottoporsi ad esami diagnostici, in particolare quelli invasivi, deve essere trattato in maniera da prevenire eventi dolorosi.


 

 

 

La Carta Dei Diritti Del Bambino In Ospedale


 
 
 
 
Nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite si afferma che l’infanzia ha diritto ad un aiuto particolare e si riconosce il ruolo peculiare e centrale della famiglia per l’armonico sviluppo e per il benessere del minore. Il bambino ha il diritto di vivere in un ambiente Familiare in un clima di felicità, amore e comprensione.
 

 

 

    12.Il bambino ha diritto ad essere educato ad eseguire il più possibile    autonomamente gli interventi di "auto - cura" e in caso di malattia di acquisire la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici

13. Il minore ha diritto di usufruire di un rapporto riservato paziente- medico, ha diritto altresì di chiedere e di ricevere informazioni che lo aiutino a comprendere la propria sessualità

14. Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione.

 


CARTA DEI DIRITTI DELL"ANZIANO, (EISS, 1995)

Art. 1 Diritto degli Anziani ad accedere alla "qualità totale" dle vivere umano in cui consiste la sostanza del bene comune

Art. 2 Diritto al mantenimento delle condizioni personali dell"Anziano al più alto grado possibile di autosufficienza sul piano mentale, psichico e fisico

Art. 3 Diritto alle cure preventive e riabilitative di primo, secondo e terzo grado

Art. 4 Diritto ad ottenere gratuitamente le cure e gli strumenti necessari a restare i comunicazione con l"ambiente sociale e a evitare il degrado fisico e psichico: protesi acustiche e dentarie, occiali e altri sussidi atti a conservare la funzinalità e il decoro della propria persona

Art. 5 Diritto a vivere in un ambiente familiare e accogliente

Art. 6 Diritto a essere accolti nei luoghi di ricovero alloggiativi od ospedalieri da tutto il personale, compresi i quadri dirigenti, con atteggiamenti cortesi, premurosi, umanamente rispettosi della dignità della persona umana

Art. 7 Diritto degli Anziani a essere rispettati ovunque nella loro identità personale e a non essere offesi nel loro senso di pudicizia, salvaguardando la loro intimità personale

Art. 8 Diritto ad avere garantito un reddito che consenta non solo la mera sopravvivenza, ma la prosecuzione di una vita sociale normale, integrata nel proprio contesto e in esso il diritto all"autodeterminazione e all"autopromozione

Art. 9 Diritto a che le potenzialità, le risorse e le esperienze personali degli anziani vengano valorizzate e impiegate a vantaggio del bene comune

Art. 10 Diritto a che lo Stato - con il generoso apporto del volontariato e la paritaria collaborazione del settore non-profit- predisponga nuovi servizi informativo-culturali e strutture atte a favorire l"apprendimento di nuove acquisizioni mirate a mantenere gli Anziani attivi e protagonisti della loro vita, nonchè partecipi dello sviluppo civile della comunità.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO

La Dichiarazione Congiunta è stata approvata a Oslo il 29 giugno 2002 nel corso dell’Assemblea dell’ECL (European Cancer Leagues), e costituisce il tema centrale della Settimana Europea per la Lotta contro il Cancro 2002 (7-13 ottobre 2002) promossa dalla Commissione Europea e coordinata dall’ECL.
ECL, The Association of European Cancer Leagues, conta attualmente 39 organizzazioni di 27 paesi:
Austrian Cancer Society, Austria
Belgian Federation Against Cancer, Belgio
Flemish Cancer League, Belgio
Croatian League Against Cancer, Croazia
Cyprus Association of Cancer Patients and Friends, Cipro
The Cyprus Anti-Cancer Society, Cipro
League Against Cancer Prague, Repubblica Ceca
Danish Cancer Society, Danimarca
Faroe Association Against Cancer, Danimarca
Estonian Cancer Society, Estonia
Cancer Society of Finland, Finlandia
Ligue Nationale contre le Cancer, Francia
Deutsche Krebshilfe, Germania
Deutsce Krebsgesellschaft, Germania
Hellenic Cancer Society, Grecia
Hellenic Society Of Oncology
Hungarian League Against Cancer, Ungheria
The Icelandic Cancer Society, Islanda
Irish Cancer Society, Irlanda
Israel Cancer Association
Aimac Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici, Italia
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Italia
Fondation Luxembourgeoise Contre Le Cancer,
Association Of Comprehensive Cancer Centres, Olanda
Dutch Cancer Society, Olanda
Norwegian Cancer Society, Norvegia
Polish Anti-Cancer Committee, Polonia
Liga Portuguesa contra o Cancro, Portogallo
League Against Cancer In Slovakia, Slovacchia
The Association Of Slovenian Cancer Societies, Slovenia
Association Española contra el Cancer, Spagna
Swedish Cancer Society, Svezia
Swiss Cancer League, Svizzera
CancerBACUP, Regno Unito
Cancer Research UK, Regno Unito
Macmillan Cancer Relief, Regno Unito
Marie Curie Cancer Care, Regno Unito
TENOVUS, Regno Unito
Ulster Cancer Foundation, Regno Unito

I diritti fondamentali che la Dichiarazione Congiunta intende promuovere sono:
DIRITTO alle cure mediche e all’uguaglianza di trattamento
DIRITTO al sostegno sociale e alla tutela sul lavoro
DIRITTO all’informazione appropriata e comprensibile
DIRITTO all’autodeterminazione sugli atti medici e di ricerca
DIRITTO alla libera scelta del medico curante e della struttura ospedaliera
DIRITTO al supporto psicologico
DIRITTO alla riservatezza e alla privacy
DIRITTO alla continuità di cura in ospedale e a domicilio
DIRITTO alla terapia del dolore
DIRITTO all’assistenza terminale compassionevole
DIRITTO alla riabilitazione e alla prevenzione

                                                               PREMESSA

Le parti contraenti,
considerato il fatto che la medicina moderna diventa sempre più complessa e si evolve rapidamente, e che ciò modifica considerevolmente i rapporti tra pazienti, operatori e istituzioni sanitarie;
riconoscendo l’aspirazione dei pazienti a non essere solo utenti, ma ad avere un ruolo attivo nei rapporti con gli operatori e le istituzioni sanitarie, per affermare i loro diritti;
convinti che l’evoluzione delle tecnologie diagnostiche-terapeutiche-riabilitative che condizionano i rapporti tra pazienti, operatori e istituzioni sanitarie richiedono una risposta a livello legislativo;
rilevato che diritti già riconosciuti ai malati per legge sono spesso inclusi in corpi normativi eterogenei con conseguente difficoltà per gli interessati ad essere adeguatamente informati;
consapevoli che questa difficoltà per i pazienti è estrema, laddove non esistono strumenti informativi adeguati;
preso atto dell’esistenza di diverse iniziative politiche e legislative nei paesi europei, che rivelano una diffusa attenzione ai diritti dei malati di cancro;
ritenuto che il crescente interesse verso i diritti dei malati da parte dell’opinione pubblica debba spronare il legislatore a una maggiore attenzione e riconoscimento dei diritti stessi;
considerando che la promozione dei diritti dei malati di cancro non possa prescindere all’efficacia della tutela in tutte le forme possibili;
riaffermando l’importanza di procedure efficaci per la tutela dei malati nelle fattispecie concrete, in particolare laddove le disposizioni di legge sono formulate in termini generici;
nella determinazione di intraprendere ogni possibile azione per la promozione e la tutela dei diritti dei malati;
ritenuto che il presente Documento possa servire al legislatore per l’adozione di normative adeguate o per l’aggiornamento di quelle esistenti;
in conformità ai principi e regole sui diritti dei malati stabiliti dai seguenti strumenti internazionali: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966), Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966), Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e sulle Libertà Fondamentali (1950), Carta Sociale Europea (1961) e Dichiarazione di Amsterdam sulla Tutela dei Diritti del Malato in Europa (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1994), Convenzione dei Diritti dell’Uomo e Biomedicina (Consiglio d’Europa, 1997) e Carta di Parigi contro il Cancro (2000);
concordano le seguenti disposizioni.


                                                     Articolo I – Definizioni

Il termine “paziente” nelle seguenti disposizioni ha il significato di “utente di un servizio sanitario” indipendentemente dalle condizioni di salute.
Il termine “malato di cancro” è usato nel significato di “utente di un servizio sanitario affetto da patologia tumorale o da esiti causati dal cancro”.

                                             Articolo II - Valori e diritti umani

2.1. I valori e i diritti dell’uomo enunciati nei trattati internazionali citati nella premessa devono riflettersi nel sistema sanitario e soprattutto nei rapporti tra pazienti, operatori e istituzioni sanitarie.
2.2. In questo contesto, tutti i pazienti hanno diritto alla qualità della vita, all’integrità fisica e mentale, alla dignità, al rispetto della privacy, al rispetto dei propri valori e idee morali, culturali, filosofiche, ideologiche e religiose, e a non essere discriminati.

                   Articolo III - Diritto al trattamento e alle cure mediche

3.1. Il malato di cancro ha diritto all’eguaglianza di accesso al trattamento.
3.2. Gli aspetti medici e psicosociali sono egualmente importanti per il malato di cancro. Il malato di cancro, i suoi familiari e amici hanno bisogno di counselling, sostegno e assistenza specifica durante e dopo il trattamento.
3.3. Il malato di cancro ha diritto a cure qualitativamente adeguate, caratterizzate da elevati standard tecnici compatibili con le risorse e le competenze cliniche disponibili, nonché da un rapporto umano con gli operatori sanitari.
3.4. Il malato di cancro ha diritto a ricevere sempre l’assistenza sanitaria necessaria per la cura, riabilitazione e prevenzione dal rischio di recidive.
3.5. Il malato di cancro ha diritto di scegliere liberamente i medici e i centri di cura cui rivolgersi e di cambiarli se è insoddisfatto.
3.6. Il malato di cancro ha diritto a chiedere, in qualunque momento, la consulenza di altri medici.
3.7. Il malato di cancro deve sempre essere curato avendo per scopo il suo massimo bene in conformità con i principi deontologici della pratica medica e sulla base delle tecnologie disponibili.
3.8. Il malato di cancro ha diritto alla continuità di cura all’interno di un ospedale, tra più ospedali e anche tra ospedale e assistenza domiciliare.
3.9. Il malato di cancro ha diritto a ricevere un trattamento che assicuri la terapia del dolore secondo l’attuale stato delle conoscenze e un’assistenza terminale compassionevole, nonché a morire con dignità.

                                         Articolo IV - Diritto all’informazione

4.1. Il malato di cancro ha diritto ad essere compiutamente informato sulle proprie condizioni di salute, incluse le implicazioni mediche; sulle procedure mediche consigliate, con riferimento anche ai potenziali rischi e benefici di ognuna; sulle eventuali alternative alle prescrizioni proposte, inclusi gli effetti dell’assenza di trattamento, nonché su diagnosi, prognosi e decorso del trattamento.
Tali informazioni devono rendere possibile il consenso informato come presupposto di ogni atto medico o della partecipazione a ricerca e didattica medica.
Il diritto all’informazione vale pure per qualsiasi partecipazione a ricerca scientifica o insegnamento di medicina.
4.2. Le informazioni devono essere fornite al malato di cancro in maniera appropriata, in modo comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di idonei strumenti informativi, e gli operatori sanitari devono assicurare che il dialogo si svolga in buona fede.
4.3. Il malato di cancro ha diritto a non essere informato su sua esplicita richiesta.
4.4. Il malato di cancro ha diritto a indicare la persona che, eventualmente, deve essere informata per suo conto.
4.5. Il malato di cancro ha diritto a conoscere l’identità e la qualifica degli operatori sanitari, soprattutto al momento dell’ospedalizzazione. In tal caso, il malato di cancro ha diritto a essere informato sulle norme che regolano l’ammissione e la permanenza nel centro di cura.
4.6. I familiari del malato di cancro hanno diritto a ricevere informazioni chiare, in forma per loro comprensibile, relativamente alle opzioni terapeutiche e ai risultati, dalla diagnosi in poi. Le informazioni e il sostegno psicologico devono essere a loro disposizione in ogni fase del trattamento.

                                    Articolo V - Diritto all’autodeterminazione

5.1. Il malato di cancro, in ogni momento, ha diritto all’autodeterminazione sugli atti medici e sulla partecipazione a studi scientifici o alla didattica medica.
5.2. Se il malato di cancro è legalmente incapace, è necessario il consenso di un rappresentante legale, assicurando che il malato stesso debba sempre ugualmente partecipare al processo decisionale nella misura più ampia possibile consentita dalle sue condizioni.
Se il rappresentante legale si rifiuta di dare il consenso e il medico è dell’opinione che l’atto medico sia nell’interesse del malato, la decisione finale dovrà essere presa in conformità con la procedura di legge.
5.3. Quando un malato di cancro legalmente capace non è in grado di esprimere il consenso informato e in mancanza di un rappresentante legale o di un rappresentante da lui designato, il processo decisionale deve tenere conto, nella massima misura possibile, della volontà nota o presumibile del malato.

                            Articolo VI - Diritto alla riservatezza e alla privacy

6.1. Tutte le informazioni in merito allo stato di salute e alle condizioni mediche di un malato di cancro, alla diagnosi, prognosi e trattamento e tutte le altre informazioni di tipo personale sono riservate e devono essere trattate come tali.
6.2. Il malato di cancro ha diritto di accesso alle cartelle cliniche e ai referti tecnici e a qualunque altro documento o registro che riguardi diagnosi, prognosi, trattamento e cura, nonché ad ottenere copia di tutti i documenti o registri o di parte di questi.
6.3. Le informazioni riservate possono essere rivelate solo se il malato di cancro ha acconsentito esplicitamente o se ciò è espressamente previsto per legge, senza esclusione per i progetti di ricerca. Se le informazioni devono essere trasmesse ad altri operatori sanitari che intervengono nel trattamento del malato di cancro o lo seguono nel periodo in cui è sotto controllo (follow-up), il consenso può ritenersi implicito solo nella misura in cui ciò sia “strettamente” necessario.
6.4. Tutti i dati che consentano di risalire all’identità del paziente devono essere adeguatamente protetti.
6.5. Il malato di cancro ha diritto ad ottenere che i dati personali e medici che lo riguardano e che sono imprecisi, incompleti, ambigui o non aggiornati, o che non siano pertinenti agli scopi della diagnosi, prognosi, trattamento e cura, siano corretti, completati, cancellati, chiariti e/o aggiornati.

                     Articolo VII - Diritto al sostegno sociale e alla tutela sul lavoro

7.1. Il malato di cancro, durante e dopo il trattamento, non di rado deve affrontare problemi di ordine finanziario ed economico. Egli ha diritto ad ottenere sostegno e servizi economici, finanziari e sociali, e adeguato accesso all’istruzione.
7.2. Al malato di cancro, spesso esposto a dequalificanti discriminazioni sul lavoro, se idoneo, deve essere garantito l’assolvimento delle mansioni precedentemente svolte. Deve essere, altresì, assicurato il mantenimento del posto di lavoro anche nel caso di ripetute e prolungate assenze conseguenti a trattamenti terapeutici.

                                              Articolo VIII - Doveri dei pazienti

8.1. Il malato di cancro deve partecipare attivamente alla diagnosi, alla prognosi e al trattamento terapeutico, fornendo agli operatori sanitari e ai centri di cura le informazioni richieste.
8.2. Il malato di cancro deve garantire la buona fede nel rapporto con gli operatori sanitari e i centri di cura.
                                                         Articolo IX – Reclami

9.1. Il paziente deve avere accesso alle informazioni e a quelle consulenze che gli consentano di esercitare i diritti enunciati nel presente Documento.
Laddove tali diritti non siano stati rispettati, egli deve essere messo in grado di presentare reclamo. In questo contesto dovrebbero essere assicurati strumenti indipendenti e procedure per affermare i diritti in giudizio o mediante forme alternative extra-giudiziali. 

                                                          Articolo X – Applicazione

10.1. L’esercizio dei diritti sanciti nella presente Dichiarazione presuppone che siano istituiti mezzi adeguati allo scopo.
10.2. L’esercizio di tali diritti deve essere garantito senza discriminazioni nel rispetto delle restrizioni previste dalle norme per la tutela dei diritti dell’uomo e delle procedure previste dalla legge.
10.3. Se il malato di cancro non può far valere personalmente i diritti sanciti nel presente Documento, tali diritti dovranno essere esercitati dal suo rappresentante legale o da persona da lui stesso designata a tale scopo; anche in mancanza di un rappresentante legale o suo sostituto, si dovranno prevedere comunque misure di rappresentanza del malato di cancro.


 

Carta dei diritti del paziente

affetto da maculopatia (IAPB)

Ogni giorno nel mondo a migliaia di persone viene diagnosticato un problema alla macula (zona centrale della retina) e il numero dei nuovi casi sta drammaticamente aumentando. Questo fenomeno deve essere preso in considerazione dal Sistema Sanitario Nazionale attraverso specifici programmi di intervento.

Coloro che sono affetti dalla malattia hanno il diritto di essere informati e di partecipare attivamente a tutte le decisioni che riguardano la loro condizione. Questa carta dei diritti, scritta dai pazienti per i pazienti, è una guida (road map) per affrontarla quotidianamente.

I punti chiave della carta dei diritti sono:

  1. Conoscenza della malattia, prevenzione e cura
  2. Diagnosi precoce
  3. Accesso ai trattamenti
  4. Assistenza e sostegno della persona nella sua interezza

1) Conoscenza della malattia, prevenzione e cura

Le persone hanno diritto a:

  1. maggiori risorse statali a livello di ricerca scientifica delle cause e delle terapie
  2. campagne di informazione per ridurre i fattori di rischio della malattia
  3. misure concrete d’intervento per ridurre l’incidenza della maculopatia.

2) Diagnosi

Le persone hanno diritto a:

  1. una diagnosi tempestiva e accurata da parte di specialisti qualificati
  2. essere trattati con dignità e rispetto. Ciò significa ricevere, al momento della diagnosi, informazioni complete e dettagliate sulla malattia, su eventuali necessità di cambiamenti del proprio stile di vita e sui servizi di riabilitazione visiva disponibili
  3. ottenere risposte tempestive, chiare e utili
  4. condividere con familiari e persone di fiducia gli incontri col medico.

3) Accesso ai trattamenti

La persona affetta da maculopatia ha diritto a ricevere:

  1. cure tempestive con i migliori trattamenti comprovati
  2. un consenso informato sui trattamenti, che deve assicurare una corretta informazione sulle possibili opzioni terapeutiche, su potenziali rischi, benefici ed effetti collaterali.

 

4) Assistenza

Le persone hanno diritto a

    1. uno standard ottimale di assistenza.

 

Oltre alle informazioni ricevute al momento della diagnosi, le persone devono ottenere informazioni su:

    1. l’evoluzione delle cure
    2. i fattori di rischio della maculopatia
    3. le strategie di gestione dei rischi
    4. la necessità di esami periodici
    5. le opzioni terapeutiche per la cura della malattia
    6. l’accesso ai servizi per gli ipovedenti e alla riabilitazione visiva
    7. l’accesso ai servizi di supporto psicologico, sociale e professionale.

Tutti i pazienti devono poter usufruire dei diritti elencati in questa carta, indipendentemente da età, sesso, stato civile, razza, religione, orientamento sessuale, grado d’istruzione e situazione economica.

http://iapb.it/



CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE

Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse.

La carta dei diritti delle persone autistiche è stata adottata come risoluzione formale del Comitato per gli affari sociali del Parlamento Europeo nel maggio 1996.

Questi diritti devono essere valorizzati, protetti e applicati in ogni stato attraverso una legislazione appropriata. Dovrebbero essere tenute in considerazione le dichiarazione statunitensi sui Diritti dei Disabili Mentali (1971) e sui Diritti delle Persone Handicappate (1975), nonché le altre dichiarazione dei Diritti dell"Uomo; in particolare, per quanto le persone autistiche, si dovrebbe includere quanto segue:

  • IL DIRITTO per le persone autistiche a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e imparziale.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche ad una educazione accessibile e appropriata.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche o i propri rappresentanti a partecipare a ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento e al rispetto dei propri desideri.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche ad una abitazione accessibile e appropriata.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche alle attrezzature, all"aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche di un reddito o ad uno stipendio sufficiente a provvedere al proprio sostentamento.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo o alla gestione dei servizi realizzati per il loro benessere.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a consulenze e cure accessibili e appropriati per la propria salute mentale e fisica e per la propria vita spirituale, cioè a trattamenti e cure mediche accessibili, qualificati e somministrati soltanto a ragion veduta e con tutte le precauzioni del caso.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale e il lavoro dovrebbero tener conto delle capacità e delle inclinazioni individuali.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a mezzi di trasporto accessibili e alla libertà di movimento.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne pienamente.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a godere e usufruire di tutte le risorse, i servizi e le attività a disposizione del resto della popolazione.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche ad avere relazioni sessuali, compreso il matrimonio, senza coercizione o sfruttamento.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) alla rappresentanza e all"assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a non dover subire la paura o lo minaccia di un internamento ingiustificato in ospedale psichiatrico o in qualunque altro istituto di reclusione.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a non subire maltrattamenti fisici o abbandono terapeutico.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche a non ricevere trattamenti farmacologici inappropriati o eccessivi.
  • IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) all"accesso ad ogni documentazione personale in campo medico, psicologico, psichiatrico o educativo.
  • www.autismoitalia.org%2Fcarta_diritti.asp&h=85a20a3c25f38d91954915b7ccaf91b6


 

 

Il miglior modo di difendersi è INFORMARSI sui propri Diritti e SEGNALARE ogni abuso al Tribunale per i Diritti del Malato o all"Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

PERCHE" NON ACCADA AD ALTRI

PER UN OSPEDALE MIGLIORE

PER UN MONDO MIGLIORE! 

 

 

                   


     “PREGO SI SPOGLI”
QUATTRO I DIRITTI DEL PAZIENTE MESSO A NUDO

1. Il malato ha diritto ad essere informato e a dare il consenso sulla presenza d’estranei (universitari, medici, altro personale sanitario che non sia l’infermiere) durante la visita medica. Tale procedura non è solamente per la privacy dei dati sanitari, ma per evitare imbarazzo al paziente che non intende spogliarsi, mettendosi a nudo, davanti ad estranei.

2. Il paziente ha diritto di conoscere preventivamente ogni controllo o ispezione il medico intende effettuare sul suo corpo e le modalità di utilizzo degli strumenti clinici- Ha diritto di chiedere spiegazioni e di rifiutare determinate procedure mediche qualora le ritenesse superflue, inopportune o addirittura lesive della sua dignità personale.

3. Purtroppo sono sempre più frequenti i professionisti che, per ragioni di tempo, si occupano di due pazienti contemporaneamente: di uno steso sul lettino e di un altro al telefono. Il paziente abbandonato svestito deve considerare un suo diritto far notare al medico il comportamento scorretto.

4. Il paziente che si ritiene leso nei propri diritti può: fare esposto all’Ordine dei medici al quale il medico è iscritto, per l’aspetto disciplinare; procedere per vie legali; affidarsi alle Associazioni per la tutela dei diritti del malato.

Corriere della sera, 30 Ottobre 2005


Carta diritti consumatori

 

1. Diritto alla scelta e alla comparazione
Ogni consumatore ha diritto:
• a scegliere l’ente o l’azienda a cui rivolgersi per ricevere un determinato servizio;
• a poter comparare le condizioni economiche e le tecniche di fornitura del servizio.

2. Diritto all’accesso, all’informazione, alla trasparenza e alla libera circolazione
Ogni consumatore, prescindendo dalla propria razza, nazionalità, opinione politica e religiosa e dalle proprie condizioni economiche e di salute, ha diritto:
• ad accedere ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme stabilite a livello europeo e nazionale;
• a circolare liberamente all’interno dei servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e di rispetto della privacy;
• a ricevere tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione di cui necessita per poter accedere ai servizi, per poter verificare lo stato della loro qualità e per tutelare i propri legittimi diritti nei confronti degli enti e delle aziende erogatrici.

3. Diritto al servizio universale e alla continuità dei servizi
Ogni consumatore, senza discriminazione rispetto alla propria residenza e alla propria condizione economica, sociale e religiosa, ha diritto:
• alla continuità dell’erogazione dei servizi;
• a un pacchetto di prestazioni di base, con adeguati standard di qualità, a costi accessibili.

4. Diritto alla partecipazione civica
Ogni consumatore ha diritto:
• a svolgere un ruolo attivo per la promozione dell’accessibilità, dell"adeguatezza, della trasparenza e della sicurezza dei servizi di pubblica utilità;
• a essere consultato, anche mediante ricorso alle nuove tecnologie e nel rispetto della normativa sulla privacy, in ordine alle modalità di erogazione del servizio e alle iniziative per il miglioramento degli standard di accessibilità, adeguatezza, trasparenza e sicurezza;
• a prevenire, in collaborazione con l’azienda erogatrice e con i suoi operatori, le situazioni di rischio per la sicurezza propria e di altri.

5. Diritto alla qualità
Ogni consumatore ha diritto:
• a usufruire di servizi di pubblica utilità in grado - quanto all"adeguatezza, alle procedure, allo stato delle strutture e ai comportamenti degli operatori - di assicurare il rispetto di idonei standard di qualità e di assicurarne un progressivo miglioramento.

6. Diritto alla sicurezza
Ogni consumatore ha diritto:
• ad accedere a servizi di pubblica utilità in grado di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza;
• a non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

7. Diritto al tempo
Ogni consumatore ha diritto a vedere riconosciuto e rispettato, in ogni momento del rapporto con l’azienda erogatrice, il valore del suo tempo.

8. Diritto all’equità contrattuale
Ogni consumatore ha diritto:
• a poter recedere dal contratto di fornitura e di accesso a un determinato servizio, nel rispetto delle norme vigenti e senza sottostare a clausole contrattuali palesemente vessatorie nei suoi confronti;
• a conoscere, in maniera comprensibile e senza ulteriori costi aggiuntivi, le condizioni contrattuali e organizzative di accesso ai servizi, i principali profili tariffari, le principali modalità e caratteristiche del loro funzionamento, gli strumenti e le procedure a propria disposizione per la tutela dei propri diritti, l’assetto societario dell’azienda erogatrice.

9. Diritto alla tutela
Ogni consumatore ha diritto a esercitare, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti a livello europeo e nazionale, la tutela dei propri diritti:
• attivandosi in prima persona;
• ricorrendo all’aiuto di una organizzazione d’impegno civico.

10. Diritto al risarcimento del danno e alla risoluzione alternativa delle controversie
Ogni consumatore ha diritto, di fronte a una violazione dei propri diritti:
• ad accedere alla procedura conciliativa più celebre e risolutiva;
• alla riparazione del danno subito in misura adeguata e in tempi brevi.

http://www.cittadinanzattiva.it/files/consumatori/carta_diritti.pdf


Riferimenti normativi, pietre miliari dei diritti in sanità

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO - ONU 1948

Art.25 - Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua

famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali

necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro

caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti della sua volontà.

La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza.

 

 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 1948

Art.2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale.

Art.32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni

di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

 

3) ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - (Legge 833/1978.)

Art.1 - la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il

Servizio Sanitario Nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà

della persona umana.

Art.13 - I Comuni, singoli o associati, assicurano la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle

formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle unità

sanitarie locali e alla gestione dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza agli obiettivi

del Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 14 del Decreto legislativo 229/1999

(si sono raggruppate le diverse competenze attribuite a:

ministero, regioni, aziende Usl e Ospedaliere)

Competenze del ministero della sanità

a) Il ministro della sanità definisce, con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente: alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza; al diritto

all’informazione; alle prestazioni alberghiere; all’andamento delle attività di prevenzione delle malattie.

b) Il ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del paese, riferisce in merito alla

tutela dei diritti dei cittadini nella sanità.

c) Il ministero della sanità cura la pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano

prestazioni di alta specialità, con l’indicazione delle apparecchiature in dotazione e delle tariffe praticate per le

prestazioni più rilevanti.

Competenze delle regioni

a) Le regioni utilizzano gli indicatori di qualità per una verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nella

sanità.

b) Promuovono consultazioni con i cittadini, con i sindacati, e in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela

dei diritti, per raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi.

c) Determinano le modalità di presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, per

raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi.

d) Le regioni, le USL e le Aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale

adibito al contatto con il pubblico, sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare con la collaborazione

delle rappresentanze professionali e sindacali.

e) Per le finalità del presente articolo, le Regioni prevedono forme di partecipazione della organizzazione dei cittadini e

del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e

alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale.

Competenze delle aziende USL e delle aziende ospedaliere

a) Le aziende USL e le aziende ospedaliere attivano un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle

tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi, al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nella sanità.

b) Individuano modalità di raccolta e analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni

rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

c) I direttori generali convocano, almeno una volta l’anno, apposita conferenza dei servizi, quale strumento per

verificare l’andamento dei servizi anche in relazione all’attuazione degli indicatori di qualità.

d) Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per

rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza.

e) Al fine di garantire la tutela del cittadino verso atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle

prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa,

in carta semplice, da presentarsi entro 15 giorni, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di

volontariato o di tutela dei diritti, al direttore generale della USL o dell’azienda ospedaliera, che decide in via

definitiva o comunque provvede entro 15 giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle osservazioni e

opposizioni non impedisce né esclude la proposizione di impegnative in via giurisdizionale.

f) Al fine di favorire la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di

tutela dei diritti, le USL e le A.O. stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario regionale,

accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla

riservatezza dei cittadini e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari.

g) Le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire

l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.

h) I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuita all’interno

delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto

dalla legge 266/91 sul volontariato e dalle leggi regionali

attuative.

 

 

PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000

“UN PATTO DI SOLIDARIETA’ PER LA SALUTE”

Il Piano Sanitario Nazionale assume come idee forti i seguenti nove punti qualificanti:

1) rafforzare l’autonomia decisionale degli utenti;

2) promuovere l’uso appropriato dei servizi sanitari;

3) diminuire le disuguaglianze nei confronti della salute;

4) favorire comportamenti e stili di vita per la salute;

5) contrastare le patologie più importanti;

6) aiutare a convivere attivamente con la cronicità;

7) percorrere le strade dell’integrazione socio-sanitaria;

8) rilanciare la ricerca;

9) investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema.



I 7 PRINCIPI DI TAVISTOCK

Nel 1999 un gruppo di esperti anglosassoni, il cosiddetto "Gruppo di Tavistock", ha sviluppato alcuni principi etici di massima che si rivolgono a tutti coloro che hanno a che fare con la sanità e la salute e che, non essendo settoriali si distinguono dai codici etici elaborati dalle singole componenti del sistema (medici, enti, ecc.).

Nel 2000 i cosiddetti 7 principi di Tavistock sono stati aggiornati e offerti alla considerazione internazionale.

  • 1. Diritti: I cittadini hanno diritto alla salute e alle azioni conseguenti per la tutela.

  • 2. Equilibrio: La cura del singolo paziente è centrale, ma anche la salute e gli interessi della collettività vanno tutelati. In altri termini non si può evitare il conflitto tra interesse dei singoli e interesse della collettività. Ad esempio, la somministrazione di antibiotici per infezioni minori può giovare al singolo paziente, ma nuoce alla collettività, in quanto aumenta la resistenza dei batteri agli antibiotici.

  • 3. Visione olistica del paziente: Significa prendersi cura di tutti i suoi problemi e assicurargli continuità di assistenza (dobbiamo sforzarci continuamente di essere ad un tempo specialisti e generalisti).

  • 4. Collaborazione: Collaborazione degli operatori della sanità tra loro e con il paziente, con il quale è indispensabile stabilire un rapporto di partenariato.

  • 5. Miglioramento: Non è sufficiente fare bene, dobbiamo fare meglio, accettando il nuovo e incoraggiando i cambiamenti migliorativi. Vi è sempre ampio spazio per migliorare, giacchè tutti i sistemi sanitari soffrono di "overuse, underuse, misuse" delle prestazioni (uso eccesivo, uso insufficiente, uso improprio).

  • 6. Sicurezza: Il principio moderno di "primum non nocere" significa lavorare quotidianamente per massimizzare i benefici delle prestazioni, minimizzare i danni, ridurre gli errori in medicina.

  • 7. Onestà, trasparenza, affidabilità: rispetto della dignità personale sono essenziali a qualunque sistema sanitario e a qualunque rapporto tra medico e paziente

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