La difesa civica nella Regione del Veneto.
Una istituzione per la tutela del cittadino.
Istituita con la Legge n. 28 del 6 Giugno 1988

Presentazione dell"Istituto della Difesa Civica
La figura del Difensore civico è stata istituita per la prima volta nell"ordinamento italiano a livello delle Regioni e delle Province autonome. I primi esempi si sono avuti in Toscana (1974) ed in Liguria. Tale istituzione, infatti, pur non essendo formalmente ed espressamente prevista nella Costituzione italiana, è stata disciplinata - nelle singole Regioni - da leggi regionali che hanno derivato la loro legittimazione a tale previsione da disposizioni statutarie ovvero direttamente dalla norma di cui all"art. 117 della Costituzione.
In ogni caso, sin dall"origine, la Difesa civica è stata delineata come un rimedio informale nei casi di disfunzioni ed abusi che si verifichino nell"azione amministrativa. La previsione di questa istituzione a livello regionale ha avuto maggiore diffusione nel corso degli anni "80 con l"emanazione di numerose leggi regionali.
Un"ulteriore spinta alla diffusione dell"istituto del Difensore civico è avvenuta con la Legge statale n. 142/1990 (il cui testo è poi confluito nel D. Lgs. N. 267/2000) legge che, all"art. 8, ha introdotto la possibilità per gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane …) di nominare un proprio Difensore civico.
Successivamente l"istituzione regionale del Difensore civico ha assunto ulteriore importanza con la L. n. 127/1997 che ha attribuito ai Difensori civici delle Regioni il potere di esercitare le proprie funzioni anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato; competenza questa che viene loro riconosciuta fino a che non venga istituito il Difensore civico nazionale e con esclusione, in ogni caso, di alcuni settori quali quello della difesa, della pubblica sicurezza, della giustizia.
La ragione ispiratrice di tale istituzione rimane quella di offrire una forma di tutela a favore di qualsiasi soggetto interessato dall"azione della P. A.; tutela questa che si presenta come alternativa ai rimedi rappresentati dai ricorsi amministrativi e dai ricorsi giurisdizionali, in ogni caso finalizzata a garantire il buon andamento e l"imparzialità dell"azione della P. A. (art. 97 Cost.) con modalità di intervento che possono variare a secondo della situazione.
Per quanto riguarda il Difensore civico della Regione del Veneto in particolare, la sua istituzione è avvenuta con la Legge regionale n. 28 del 06/06/1988 (Istituzione del Difensore civico) pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 10/06/1988. Tale legge prevede che il Difensore sia eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto e rimanga in carica 5 anni dalla data del giuramento. Il Difensore interviene - a norma della L. R. 28/1988 - nei casi di disfunzioni o abusi della P. A. nonché a tutela degli interessi diffusi, sia su istanza di parte ovvero d"ufficio. La sua attività è svolta al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Questa indipendenza dell"azione del D. C. è ulteriormente garantita dal divieto, posto all"art. 7 co. 5 della L. R. 28/1988, per i Consiglieri regionali di rivolgere richieste di intervento al Difensore; indipendenza di azione anche rispetto al Consiglio regionale di cui il Difensore civico di volta in volta in carica è una promanazione.
Indipendenza, ma non indifferenza Infatti il collegamento tra Difensore e Consiglio regionale riceve opportuno rilievo in modo particolare all"art. 12 e all"art. 13 della L. R. 28/1988: all"art. 12 si prevede il diritto del Difensore civico di essere ascoltato dalle commissioni consiliari di volta in volta competenti per riferire su aspetti generali ovvero particolari della propria attività.
Quanto all"art. 13, è previsto che il Difensore civico invii ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull"attività svolta nell"anno precedente, con eventuali proposte di innovazione sia normative che amministrative. Relazione questa che potrebbe pertanto avere non solo una valenza documentativa dell"attività svolta, ma anche una valenza propositiva al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché il buon andamento della P. A.
Attraverso questo collegamento tra Difensore civico e Consiglio regionale si viene a creare un circolo virtuoso per cui il Consiglio, attraverso la relazione del D.C. può, con la sua potestà legislativa, porre in essere gli atti necessari per una migliore tutela dei diritti dei cittadini.
Cosa può fare il Difensore civico per voi
Può svolgere attività di impulso e proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione
Può svolgere compiti di sollecitazione nei confronti dei responsabili dei procedimenti amministrativi
Può chiedere l"esibizione di atti o documenti, anche se segreti
Può indirizzare il cittadino verso le più idonee strutture e consigliarlo sulle iniziative o rimedi da adottare
Può promuovere la costituzione di tavoli di confronto e di accordo (conferenze di servizi)
Può promuovere procedimenti per commissariamenti ad acta (esercizio di poteri sostitutivi)
Cosa non può fare
Non può annullare atti e provvedimenti di altri organi della Pubblica Amministrazione
Non può emettere sentenze al posto del giudice amministrativo, del giudice civile o del giudice penale
Non può irrogare sanzioni
Non può rappresentare o difendere il cittadino in giudizio
Non può intervenire in questioni fra privati cittadini (quali: questioni condominiali, questioni attinenti al risarcimento danni nei confronti di compagnie di assicurazione
Competenza del Difensore civico regionale
Il Difensore civico regionale è un organo indipendente della Regione al quale ci si può rivolgere per questioni afferenti all"esercizio di funzioni proprie della Regione o di Enti ed Aziende da essa dipendenti ovvero per questioni afferenti all"esercizio di funzioni proprie delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
Il Difensore civico regionale ha pertanto una competenza specifica propria, sia rispetto alle materie di intervento sia rispetto agli Enti nei cui confronti può intervenire; competenze che riassumiamo nello schema di seguito riportato:
nella tabella "Rispetto alle Materie", trovasi: SANITA" ED IGIENE.
PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE:
www. difensorecivico.veneto.it

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