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ALLEGATO A alla Dgr n. 3701 del 28 novembre 2006

Oggetto : Linee guida sull’applicazione dell’articolo 6, comma 3 bis – iter accelerato

per l’accertamento dell’invalidità civile nei pazienti oncologici - della legge 9 marzo

2006 n. 80 (G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006, Serie Generale)

PREMESSA

La legge n. 80 del 9 marzo 2006, entrata in vigore il 12 marzo 2006, all’articolo 6

(semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità) introduce

alcune novità riguardanti il procedimento di accertamento delle minorazioni civili,

dell’handicap ed i relativi benefici.

La novità più significativa è quella della previsione, al comma 3 bis, di un iter accelerato

per i soggetti con patologie oncologiche.

Iter accelerato per malati oncologici

La norma suddetta dispone che l’accertamento di invalidità ed handicap dei malati

oncologici venga effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, sia

immediatamente efficace e sia sottoposto a giudizio della Commissione Medica di verifica

con possibilità di sospensione.

Il verbale può essere utilizzato immediatamente per richiedere tutti i benefici previsti dalla normativa sia di carattere economico (pensioni, assegni, indennità) che non economico (esenzione pagamento ticket sanitario, permessi lavorativi.. ).

Definizione di pazienti oncologici

Hanno diritto all’accertamento entro 15 giorni dalla domanda i soggetti che sono affetti da

una patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico o in fase avanzata con necessità di un trattamento palliativo e/o assistenziale.

In questa definizione rientrano, pertanto, i soggetti affetti da :

- patologia neoplastica maligna di prima diagnosi o recidiva con necessità di trattamento

radioterapico o chemioterapico ;

- patologia neoplastica maligna metastatizzata o in fase terminale con compromissione

delle condizioni generali ed indicazione clinica al trattamento palliativo e/o assistenziale.

ITER DELL’ACCERTAMENTO

Domanda

Decorrenza

 le domande dei pazienti oncologici seguono l’iter accelerato

ALLEGATOA alla Dgr n. 3701 del 28 novembre 2006 pag. 2/3

le domande presentate prima del 15 marzo ed esaminate secondo il normale iter

seguono l’iter accelerato

anche le visite domiciliari e su delega seguono questo iter

Esame preliminare di congruità della richiesta :

L’esame preliminare viene effettuato subito dopo aver protocollato la domanda, dal

personale amministrativo coadiuvato da un medico del Servizio.

Convocazione

Secondo le modalità più funzionali (telefonica, consegnata a mano all’atto della

presentazione della domanda, telegramma, posta prioritaria, raccomandata…) dal

personale a ciò designato.

VISITE

Secondo le modalità più funzionali (commissioni specifiche, ordinarie).

Consegna esito

Verbale provvisorio

All’interessato viene consegnato (spedito con raccomandata in caso di visita domiciliare)

verbale provvisorio, ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006..

L’Ufficio invalidi civili dell’Azienda ULSS trasmette il verbale provvisorio, con procedura

d’urgenza, all’ufficio provvidenze economiche (Unità Operativa Invalidi Civili presso ULSS

con sede nel capoluogo di Provincia) con la specifica indicazione della data di

trasmissione alla Commissione Medica di Verifica.

Il verbale viene, inoltre, trasmesso all’ufficio competente alle esenzioni ticket, protesi ed

ausili, con l’indicazione che si tratta di verbale provvisorio ai sensi dell’articolo 6 comma 3

bis della legge n.80/2006.

Il godimento dei benefici derivanti dal riconoscimento dell’invalidità civile e/o handicap

(quali ad esempio agevolazioni fiscali, esenzione ticket) ha efficacia immediata; per quanto

concerne la decorrenza della pensione, dell’assegno o dell’indennità di

accompagnamento, si applica la normativa vigente in materia (dal primo giorno del mese

successivo alla data di presentazione della domanda).

Verbale definitivo

Dopo l’esame della CMV, l’Ufficio invalidi civili dell’Azienda ULSS trasmette all’utente il

verbale definitivo di invalidità ed handicap, invia il verbale definitivo all’ufficio provvidenze

economiche (Unità Operativa Invalidi Civili presso ULSS con sede nel capoluogo di

Provincia) e informa l’ufficio competente alle esenzioni ticket, protesi ed ausili.

Non applicabilità iter accelerato

Qualora, invece, si riscontri non esservi i presupposti per l’applicazione della procedura

d’urgenza, dopo l’esame preliminare della documentazione o dopo l’esame della

documentazione della commissione, si comunica all’interessato che non si applica la

procedura d’urgenza.

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FASE CONCESSORIA

Verbale provvisorio

Le Unità Operative invalidi civili presso le Aziende ULSS con sede nel capoluogo di

Provincia, con procedura d’urgenza :

�� effettuano l’istruttoria amministrativa;

�� emettono entro 60gg dalla presentazione della domanda un decreto di concessione

immediatamente efficace, fatta salva la facoltà della CMV di sospenderne gli effetti

ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006;

�� trasmettono in via telematica i dati all’INPS per l’erogazione dei benefici economici

con l’indicazione che si tratta di un provvedimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis

della legge n.80/2006;

�� trasmettono il decreto di concessione agli utenti con l’indicazione che si tratta di

decreto efficace ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis della legge n.80/2006.

Verbale definitivo

Le Unità Operative invalidi civili presso le Aziende ULSS con sede nel capoluogo di

Provincia :

�� recepiscono il verbale definitivo della CMV, che viene trasmesso dall’Ufficio Invalidi

Civili territoriale ;

�� trasmettono agli utenti alternativamente:

1. una nota informativa con la quale si comunica il permanere della provvidenza

economica riconosciuta, in caso di conferma del verbale di prima istanza da

parte della CMV;

2. un nuovo decreto di concessione, a seguito di apposita istruttoria, nel caso in

cui la CMV ravvisi una diversa percentuale di invalidità;

3. un decreto di recupero delle somme precedentemente liquidate, nel caso in

cui la CMV ravvisi una percentuale inferiore a quella prevista per legge per la

concessione di provvidenze economiche;

�� comunicano all’INPS l’esito della CMV .

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