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Inseriamo qui la recente notizia pubblicata su Repubblica. Le pazienti che a seguito di terapie antitumorali acquisteranno la parrucca, potranno detrarne la spesa sostenuta:
http://www.repubblica.it/economia/2010/02/16/news/parrucca_detraibile-2322436/
L"Agenzia delle Entrate: la parrucca è detraibile
ROMA - Sì alla detrazione Irpef del 19 per cento per l"acquisto della parrucca. Lo chiarisce l"Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E di oggi, secondo cui la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni umane e messo in commercio con queste finalità.
In particolare, nel caso concreto preso in esame dal documento di prassi, la parrucca viene inclusa tra gli oneri sanitari detraibili perché utilizzata da una paziente per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.
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PATRONATO INCA CGIL
Sede Centrale Area Politiche Socio Sanitarie Assistenziali
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it
Roma, lì 8 giugno 2006
Prot. n. 93
Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Compr.li INCA Agli Uffici INCA all’Estero Al Dip. Politiche Sociali CGIL LORO SEDI
Oggetto: congedi, permessi e altre tutele nell’attuale normativa in favore dei malati oncologici.
Care compagne, cari compagni, sollecitati da numerose richieste provenienti dalle sedi periferiche, riteniamo di fare cosa utile producendo una circolare riassuntiva di quanto la legislazione vigente prevede al fine di tutelare il malato oncologico. In questo senso, proseguiamo l’informazione in materia iniziata con circolare n. 5/2006. La presente nota è stata stilata in collaborazione con la L’Avv. Elisabetta Iannelli autrice della pubblicazione “I diritti del malato di cancro” dell’AIMaC Onlus (Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici – www.aimac.it) redatta con il sostegno del Ministero del Welfare.
Innanzitutto occorre distinguere le agevolazioni dirette al lavoratore ammalato da quelle che invece non necessitano un’attività lavorativa. Si rileva anche che la malattia oncologica si distingue in una prima fase, nella quale viene posta la diagnosi ed inizia il percorso terapeutico (intervento chirurgico, trattamento chemioterapico e/o radioterapico); e le fasi successive, nelle quali la malattia si stabilizza e si cronicizza. E’ soprattutto nella fase iniziale quindi che le agevolazioni di seguito illustrate possono essere utili, poiché successivamente, la patologia si potrebbe stabilizzare favorendo una evoluzione positiva delle condizioni di salute del malato. Oltre alla conoscenza dei provvedimenti che di seguito illustriamo, e che sono validi per tutto il territorio nazionale, è bene comunque che le nostre sedi si informino anche di ciò che le singole regioni potrebbero aver disposto con leggi regionali in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie. Occorre rilevare tuttavia come la positività di tali disposizioni che certamente vanno incontro alle difficoltà di chi si trova ad affrontare tale patologia, si scontra con l’evidenza che il cancro non è la sola grave patologia dei nostri tempi, ve ne sono molte altre che meriterebbero analoghe disposizioni legislative. Le tutele sono: 1. Malattia e comporto 2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla patologia 3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap 4. Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di invalidità civile 5. Prestazioni economiche di invalidità civile 6. L’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia 7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel settore privato 8. Svolgimento di una mansione compatibile con il proprio stato di salute 9. Permessi e congedi lavorativi con il riconoscimento di grave handicap 10. Congedo biennale retribuito per i genitori 11. Congedo biennale non retribuito per i familiari 12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa con invalidità civile superiore al 74%, cioè 75% 13. Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili 14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e di tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione e per la riabilitazione. 15. Amministratore di sostegno
1. Malattia e comporto Per le malattie oncologiche, così come per altre malattie gravi, non esiste una normativa particolare che regolamenti le assenze di malattia, come ad esempio per la tubercolosi. Tale normativa infatti (legge 1088/70; legge n. 429/75 e legge n. 88/87) modula le prestazioni antitubercolari alle diverse esigenze del malato, lavoratore e non, nelle varie fasi della malattia. Nella stessa legge, poi, viene regolamentato anche il periodo di comporto. Le disposizioni generali sulla indennità di malattia nel caso di patologia oncologica risultano insufficienti e inadeguate in considerazione dell’andamento altalenante della stessa malattia in cui si alternano periodi di disagio, anche grave, come durante il trattamento chemioterapico o radiologico che necessitano prolungate assenze dal lavoro, a periodi in cui il malato ha una buona qualità di vita. L’Inps con circolare n. 136 /2003, individua alcune situazioni che possono ricorrere anche nella malattia oncologica e fornisce alcune precisazioni riguardo ai cicli di cura ricorrenti, al day hospital e alle dimissioni protette. a) Cicli di cura ricorrenti Nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente - anche per lunghi periodi- a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza. A tal fine è sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell’altro. Il lavoratore deve anche fornire l’indicazione dei giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione delle strutture sanitarie dove viene effettuata la terapia e il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite. b) Dimissioni protette In considerazione del fatto che l’esecuzione di monitoraggio clinico ed esami clinici strumentali complessi richiederebbe lunghe degenze, il nuovo modello organizzativo sanitario delle dimissioni protette prevede che il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica. I periodi intermedi tra i vari appuntamenti non sono equiparabili al ricovero perché non comprovanti la permanenza dell’incapacità al lavoro. Per indennizzare i periodi intermedi occorre che nella relativa certificazione del medico curante o dell’ospedale risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della patologia da cui è affetto. c) Day hospital I giorni in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle giornate di ricovero, per cui vengono applicati gli stessi requisiti certificativi e gli stessi criteri per l’indennizzabilità, compresa la riduzione dell’indennità ai 2/3 della misura intera. Per i giorni successivi al ricovero sarà necessario un nuovo certificato medico di continuazione dell’incapacità al lavoro, che può essere redatto dal medico di famiglia o dal medico ospedaliero.
Contrattazione e prolungamento del periodo di comporto La contrattazione collettiva (CCNL) stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e spesso amplia la tutela del lavoratore ammalato in relazione a specifiche forme patologiche differenti nei diversi contratti. In tutti i contratti del settore pubblico infatti, e in molti del settore privato, è previsto un prolungamento del periodo di comporto in caso di patologie di natura oncologica o di particolare gravità. Esempi: nel CCNL 2003 “per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione” il comporto è aumentato di tre mesi per i lavoratori con un’anzianità di 10 anni e di sei mesi con un’anzianità maggiore. Nel CCNL 2003 per le attività ferroviarie il comporto passa da 12 mesi ordinario a 30 mesi per le patologie gravi. Nell’Accordo 15.11.2005 degli Autoferrotranvieri il comporto nei casi di malattie gravi arriva fino a 30 mesi, retribuito nei primi 18 mesi. Nel CCNL 2001 degli elettrici i periodi di degenza ospedaliera non sono computati nel comporto; nel CCNL del comparto Sanità, nel CCNL agenzie fiscali non sono computate come malattia le giornate di day hospital e quelle in cui vengono somministrate le terapie salvavita come la chemioterapia e l’emodialisi. Tutti i contratti pubblici e molti contratti privati prevedono un periodo di aspettativa più o meno retribuita, o periodi di permesso, che il lavoratore può chiedere superato il periodo di comporto per evitare il licenziamento . Es. CCNL 2004 Alimentari aziende, CCNL 2004 Tessili e abbigliamento –aziende industriali ecc. Riportiamo infine alla vostra attenzione che diversi CCNL prevedono il diritto del lavoratore o della lavoratrice ad assentarsi per cure chemioterapiche, ciò nondimeno sovente con tale dizione si intende il diritto ad assentarsi il solo giorno del trattamento senza considerare che gli effetti della cura possono manifestarsi anche nei giorni successivi. Infatti, i singoli contratti disciplinano in modo differente, all’interno della tutela della malattia oncologica, il congedo per cure chemioterapiche (assenza nel periodo successivo alla chemioterapia, assenza il solo giorno della chemioterapia, ecc.). Invitiamo i nostri uffici a consultare anche il CCNL di riferimento dei lavoratori tutelati.
2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla patologia Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superore al 50% hanno diritto a 30 giorni l’anno (anche non continuativi) di congedo per cure connesse allo stato di invalidità. Il concreto utilizzo di questi permessi è stato reso difficoltoso dalla norma poco chiara e poco conosciuta. Il diritto nasce dal combinato disposto dell’art. 26 della legge 118/71 :“Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale ” e dall’art. 10 del D.Lgs.23.11.1988 n. 509 :“Il congedo per cure previsto all’art. 26 della legge 30.3.71 n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta”. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17.1.2005, interpellato su una serie di quesiti posti dall’associazione AIMaC relativi alla vigenza della norma e alla retribuibilità dei 30 giorni di permesso, ha risposto affermativamente in ambedue i casi. “Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche”. Il congedo in questione, secondo il Ministero è retribuito, come emerge dalla sentenza di Cassazione sez. Lavoro n. 3500/84. La sentenza infatti - sostiene il Ministero - afferma che l’assenza del lavoratore per cure ai sensi dell’art. 26 L. 118/71 è da ricondursi alla malattia regolata dall’art. 2110 del c.c. e quindi i giorni di congedo devono essere di calendario ma non necessariamente continuativi e non privi di retribuzione da corrispondere secondo le disposizioni della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro. Il Ministero prosegue poi sostenendo che” i requisiti per il diritto e la procedura per ottenerlo sono quelli elencati dal predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro”. L’Inps, da parte sua, interpellata sul congedo straordinario per cura ha risposto (in data 29 ottobre 2004) che ”l’istituto non riconosce alcuna indennità di malattia per i periodi di congedo straordinario per cure elioterapiche, psammoterapiche e similari, comprese quelle concesse ai mutilati e invalidi civili”, escludendo dalla cura qualsiasi altra finalità al di fuori delle cure termali. Secondo la nostra consulenza legale, infine, il diritto al congedo per invalidi superiore al 50% sussiste ai sensi del D.Lgs. 509/88, ma la retribuibilità di detti 30 giorni da parte del datore di lavoro è condizionata dalle norme contrattuali che devono avere un preciso riferimento al congedo straordinario o ad altre tipologie di congedi retribuiti, come ad esempio nei contratti collettivi del pubblico impiego. Il periodo di congedo straordinario non essendo indennizzato dall’Inps non rientra nel limite dei 180 giorni nell’anno solare, ma ugualmente non è escluso dal periodo di comporto a meno di una esplicita previsione nel contratto. Riteniamo che, ai fini del godimento dei 30 giorni di congedo per cura, sia necessaria una certificazione del medico di famiglia relativa alla patologia e alle cure inerenti.
3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap Con legge 80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data della domanda. In proposito, rinviamo alla circolare INCA n. 81/2006 che tratta dell’argomento in modo specifico. Gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono. Si precisa che, per questa particolare fattispecie, l’accertamento può riguardare una inabilità grave -ma temporanea- che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia che comporta l’intervento chirurgico seguito dal trattamento chemioterapico e/o radiologico. Nella certificazione medica utilizzata per la domanda devono emergere le problematiche sanitarie connesse alle esigenze terapeutiche e/o alla particolare localizzazione d’organo (ricorso alle diverse scale di valutazione). Tale descrizione assume particolare valore in sede di accertamento confermativo da parte della Commissione di Verifica, accertamento che può avvenire anche a distanza di diversi mesi e dunque in presenza di un quadro patologico modificato. I verbali di accertamento possono riportare l’indicazione di rivedibilità. Riteniamo che in occasione della visita di revisione, per la quale –ricordiamo- il cittadino deve farsi parte attiva nei confronti delle Commissioni , valgano i particolari tempi indicati dalla norma del 2006. Infine, tale modalità, relativa all’iter accelerato, può essere utilizzata anche per le domande di aggravamento avanzate in relazione ad accertamenti che abbiano dimostrato una evoluzione peggiorativa del quadro patologico.
4. Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di invalidità civile Anche qualora il diritto ad una prestazione economica non si perfezionasse, ad esempio per motivi reddituali, è comunque opportuno chiedere l’accertamento di invalidità civile poiché può sussistere il diritto a tutele o agevolazioni non economiche. Pur in considerazione della temporaneità dell’invalidità, stante le norme vigenti, un accertamento di invalidità civile superiore al 46% dà diritto, ad esempio, ad agevolazioni nell’accesso al lavoro previste con legge 68/99. Inoltre, nel caso di lavoratori assunti come dipendenti pubblici, un riconoscimento di invalidità superiore al 67% comporta per il malato il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e la precedenza di sede in caso di trasferimento a domanda. Successivamente all’assunzione, vi è il diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda nell’ambito delle sedi vacanti dell’amministrazione di appartenenza. L’accertamento dell’handicap (anche senza connotazione di gravità), inoltre, dà diritto alla priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza .
5. Prestazioni economiche di invalidità civile Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di un reddito inferiore ai limiti stabiliti per il diritto alle provvidenze di invalidità civile, può sostanziarsi, nella prima fase della malattia, il diritto ad una prestazione economica di invalidità civile. Le tabelle ministeriali di valutazione prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica: - 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale - 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale - 100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
Ricordiamo che sempre più le Commissioni mediche basano la loro valutazione sul dato epidemiologico/statistico della neoplasia specifica. Nella prima fase della malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o radioterapico. In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito sanitario pari ad almeno il 74%; in ambedue le fattispecie, a fronte della presenza del requisito reddituale, si può aver diritto, per il periodo di tempo previsto nel verbale di accertamento sanitario, rispettivamente alla pensione di inabilità o all’assegno mensile di invalidità. I minori affetti da patologie tumorali, che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale, possono chiedere il riconoscimento dell’indennità di frequenza. Come noto le condizioni di salute che presuppongono il diritto a tale indennità sono differenti a quelle richieste per il diritto dell’indennità di accompagnamento. In proposito ricordiamo la sentenza, più volte commentata, ottenuta dall’Inca (avv. Agostini) , che riguarda il diritto all’indennità mensile di frequenza di un minore che, per un periodo di tempo limitato e con ricovero giornaliero, aveva seguito terapia chemioterapica. La Cassazione riconosce al ragazzo il diritto all’indennità di frequenza “per tutto il periodo della terapia durante il quale il minore era fortemente limitato a compiere le attività proprie della sua età e aveva continua necessità di un accompagnatore.”
6. Diritto all’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia Importa ricordare che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo. Infatti, la Suprema Corte aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”. Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale certus an, ma incertus quando “non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti”.
7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel settore privato Di recente, grazie alla proposta avanzata dall’AIMaC, una norma (con cui è stata modificata la disciplina sul part-time) , ha introdotto nel nostro Paese il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Questi lavoratori, con ridotta capacità lavorativa (accertata dalla Commissione medica Asl) anche a causa delle terapie salvavita, possono chiedere il part-time verticale o orizzontale. Successivamente, quando il lavoratore si trova in condizione di ricominciare a lavorare a tempo pieno, ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere nella sua forma originale. In questi casi, raccomandiamo di valutare caso per caso l’eventuale effetto –anche negativo- che questa trasformazione potrebbe avere sul trattamento pensionistico ed, ovviamente, di informare il lavoratore.
8. Possibilità di svolgere una mansione compatibile con il proprio stato di salute Ricordiamo tuttavia che il lavoratore, oltre a quanto testé scritto, può chiedere al datore di lavoro di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute e con la residua capacità lavorativa, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa. Tale possibilità è prevista dalla legge 68/99 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio. Altre norme prevedono che, nel caso in cui il lavoratore sia divenuto inabile alla mansione successivamente all’assunzione, possa richiedere al datore di lavoro di essere adibito ad una mansione compatibile con il suo stato di salute . Anche in questo campo è importante verificare quanto è previsto dalla contrattazione che ormai sempre più spesso prevede, proprio per i malati oncologici, l’assegnazione di mansioni compatibili con la eventuale riduzione della capacità lavorativa nel periodo dei trattamenti salvavita.
9. Possibilità di usufruire dei permessi lavorativi previsti per i lavoratori con grave handicap Con la certificazione di grave handicap rilasciata, con la procedura accelerata, dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92 . Si tratta di 3 giorni retribuiti al mese di permesso oppure di 2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese. Le due ore di permesso per ogni giorno lavorativo permettono ad esempio di articolare l’orario di lavoro in modo più consono al lavoratore, e si aggiungono normalmente, ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal CCNL. Tali permessi come noto, oltre ad essere retribuiti, hanno una copertura contributiva figurativa utile ai fini pensionistici. Ugualmente, il familiare (compreso il coniuge) o affine entro il 3° grado potrà chiedere i tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il soggetto malato a cui sia stato accertata, seppur temporaneamente, la gravità dell’handicap, sempre che il familiare malato non sia ricoverato a tempo pieno. Occorre infine ricordare che l’accertamento di grave handicap permette al lavoratore disabile (anche in maniera temporanea) o al familiare che assiste il malato, di chiedere e ottenere, ove possibile, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso. Rileviamo anche che la presenza nel nucleo familiare di un soggetto non lavoratore può inficiare il diritto ai permessi al lavoratore che ne faccia richiesta: in questo caso l’istituto previdenziale non concede i permessi al lavoratore poiché vi è la presenza di un soggetto non lavoratore ed in grado di assistere il disabile. Qualora il familiare non lavoratore abbia un riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile al 100%, invece, il lavoratore ha diritto ad usufruire dei permessi richiesti.
10. Congedo biennale retribuito per i genitori I genitori di figlio con grave handicap accertato possono usufruire di un congedo biennale retribuito e coperto da contribuzione figurativa . Tale congedo può essere fruito anche per periodi non continuativi, in modo non continuo ed alternativamente tra il padre e la madre (anche non conviventi). Nel caso in cui i genitori fossero defunti o portatori di gravi invalidità, esso può essere fruito dal fratello o dalla sorella del disabile, se conviventi con lui. Anche questa tutela può essere utile nel periodo in cui l’eventuale gravità dell’handicap venisse riconosciuta e nel caso in cui il soggetto con handicap non sia ricoverato in istituto. Si rileva tuttavia come recentemente lo stesso Inps abbia concesso al genitore di figlio con grave handicap ricoverato in struttura ospedaliera, il diritto al congedo biennale retribuito. L’istituto ha chiarito che, nella fattispecie, ha considerato importante la documentazione ospedaliera in cui si attesta che “la presenza della madre è indispensabile per il recupero delle condizioni di salute del figlio, per cui l’assistenza da parte di quest’ultima non può essere ricondotta ad una assistenza generica al disabile ma assume una vera e propria funzione terapeutica necessaria 24 ore su 24”.
11. Congedo biennale non retribuito per i familiari Una norma del 2000 ha istituito un congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Tale congedo non è, appunto, retribuito e non è nemmeno coperto da contribuzione figurativa. Il lavoratore che ne usufruisce ha però la garanzia della conservazione del posto di lavoro. Possono usufruire di questo congedo i lavoratori che hanno situazioni familiari che necessitano la presenza del lavoratore, ad esempio, a causa di particolari patologie, come appunto quelle di natura neoplastica. Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato e non continuo, comunque per un massimo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il lavoratore che ne usufruisce può inoltre ricorrere al versamento della contribuzione volontaria o al riscatto del periodo non coperto da contribuzione. La legislazione infine prevede un permesso annuale di tre giorni retribuiti in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente. Questo ultimo permesso si aggiunge ai permessi previsti con legge 104/92 e naturalmente ad eventuali altri permessi già previsti dai singoli CCNL.
12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa nel caso in cui l’invalidità civile accertata sia superiore al 74% (cioè 75%) Nel caso in cui la Commissione della Asl abbia accertato una invalidità civile superiore al 74%, cioè pari al 75%, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno effettivamente lavorato dal momento in cui viene accertato lo stato di invalidità e per tutto il tempo in cui detto stato persiste. La maggiorazione contributiva, che non può superare in totale i 5 anni, è valida ai fini pensionistici. E’ opportuno che all’atto della richiesta la certificazione medica riporti specificamente l’indicazione di un “danno alla capacità lavorativa generica superiore al 75%”.
13. Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto “persona con invalidità temporanea”. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che comprovi l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del richiedente. La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando la documentazione medica che deve contenere l’indicazione del presumibile periodo di durata dell’invalidità. L’autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno, che prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile. Per altre informazioni in proposito rinviamo al capitolo nella Guida “Oltre le barriere” del 2004.
14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e per la riabilitazione. L’esenzione dal ticket per patologia viene riconosciute alle persone affette da particolari malattie elencate nel DM 329/99, modificato con DM 296/01, sulle malattie croniche ed invalidanti. Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dagli stessi decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni che sono considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione da ulteriori aggravamenti . Per ottenere l’esenzione per patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione medica attestante la malattia. Rileviamo che un riconoscimento di invalidità civile pari al 100% dà diritto all’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia.
15. Amministratore di sostegno Ci sembra utile segnalare anche questa forma di tutela, utile soprattutto per le persone sole e/o anziane che si trovino nella situazione di dover affrontare con il cancro (anche in fase terminale). Questa norma tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana; la causa può essere malattia o infermità, può avere una durata indefinibile come può essere di durata temporanea. L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare della persona da tutelare. Non prevede l’annullamento delle capacità giuridiche del beneficiario, ma l’attribuzione di incarichi determinati che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di cui deve rendere conto al Giudice. Fraterni saluti.
p. l’Ufficio socio assistenziale e del welfare locale (E. Gennaro) (M.P. Sparti)
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La presente pubblicazione è stata stilata in collaborazione con l’Avv. Elisabetta Iannelli autrice della pubblicazione “I diritti del malato di cancro” dell’AIMaC Onlus (Associazione Italiana
Malati di Cancro, parenti e amici: www.aimac.it) redatta con il sostegno del Ministero del Welfare.
(Tratto dal sito www.cgilvicenza.it)
Occorre distinguere le agevolazioni dirette al lavoratore ammalato da quelle che invece non interagiscono con un’attività lavorativa. La malattia oncologica si distingue in una prima fase nella quale viene posta la diagnosi ed inizia il percorso terapeutico (intervento chirurgico, trattamento chemioterapico e/o radioterapeutico); le fasi successive nelle quali la malattia si stabilizza e si cronicizza. E’ soprattutto nella fase iniziale quindi che le agevolazioni di seguito illustrate possono essere utili, poiché successivamente, la patologia si potrebbe stabilizzare favorendo una evoluzione positiva delle condizioni di salute del malato. Oltre ai contenuti che di seguito vengono illustrati, e che sono validi per tutto il territorio nazionale, è opportuno comunque informarsi anche di ciò che le singole regioni possono aver disposto con specifiche disposizioni.
NELL’IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE, A CAUSA DELLE PATOLOGIE SOFFERTE, DEBBA SOTTOPORSI PERIODICAMENTE - ANCHE PER LUNGHI PERIODI - A TERAPIE AMBULATORIALI DI NATURA SPECIALISTICA CHE DETERMINANO INCAPACITÀ AL LAVORO, AI VARI PERIODI DELLA TERAPIA SI APPLICANO I CRITERI DELLA “RICADUTA DELLA MALATTIA” SE SUL CERTIFICATO VIENE BARRATA L’APPOSITA CASELLA E
IL TRATTAMENTO VIENE ESEGUITO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRECEDENTE ASSENZA.
1. Malattia e comporto
COME COMPORTARSI
Per le malattie oncologiche, così come per altre malattie gravi, non esiste una normativa particolare che regolamenti le assenze di malattia, come, ad esempio, per la tubercolosi (Legge n.1088/70; Legge n. 429/75 e legge n. 88/87) laddove le disposizioni modulano le prestazioni (antitubercolari) alle diverse esigenze
del malato, lavoratore e non, nelle varie fasi della malattia oltre alla specifiche disposizioni sul periodo di comporto. Le disposizioni generali sulla indennità di malattia, nel caso di patologia oncologica, risultano insufficienti e inadeguate in considerazione dell’andamento altalenante della stessa malattia in cui si alternano periodi di disagio, anche grave (trattamento chemioterapico o radiologico che necessitano prolungate assenze dal lavoro), a periodi in cui il malato ha una discreta qualità di vita. L’Inps con circolare n. 136 /2003, individua alcune situazioni che possono ricorrere anche nella malattia oncologica e fornisce alcune precisazioni riguardo ai cicli di cura ricorrenti, al day hospital e alle dimissioni protette: Cicli di cura ricorrenti Nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente - anche per lunghi periodi a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza. A tal fine è sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell’altro. Il lavoratore deve anche fornire l’indicazione dei giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione delle strutture sanitarie dove viene effettuata la terapia e il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.
Dimissioni protette: In considerazione del fatto che l’esecuzione di monitoraggio clinico ed esami clinici strumentali complessi richiederebbe lunghe degenze, il nuovo modello organizzativo sanitario delle dimissioni protette prevede che il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica. I periodi intermedi tra i vari appuntamenti non sono equiparabili al ricovero perché non comprovanti la permanenza dell’incapacità al lavoro. Per indennizzare i periodi intermedi occorre
che nella relativa certificazione del medico curante o dell’ospedale risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della patologia da cui è affetto.
Day hospital: I giorni in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle giornate di gli stessi criteri per l’indennizzabilità, compresa la riduzione dell’indennità ai 2/3 della misura intera.
Per i giorni successivi al ricovero sarà necessario un nuovo certificato medico di continuazione dell’incapacità al lavoro, che può essere redatto dal medico di famiglia o dal medico ospedaliero.
. Contrattazione e prolungamento del periodo di comporto
La contrattazione collettiva nazionale (CCNL) stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e spesso amplia la tutela del lavoratore ammalato in relazione a specifiche forme patologiche differenti nei diversi contratti.
In tutti i contratti del settore pubblico infatti, e in molti del settore privato, è previsto un prolungamento del periodo di comporto in caso di patologie di natura oncologica o di particolare gravità.
Esempi:
nel CCNL 2003 “per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione” il comporto è aumentato di tre mesi per i lavoratori con un’anzianità di 10 anni e di sei mesi con un’anzianità maggiore.
Nel CCNL 2003 per le attività ferroviarie il comporto passa da 12 mesi ordinario a 30 mesi per le patologie
gravi.
Nell’Accordo 15.11.2005 degli autoferrotranvieri il comporto nei casi di malattie gravi arriva fino a 30 mesi,
retribuito nei primi 18 mesi.
Nel CCNL 2001 degli elettrici i periodi di degenza ospedaliera non sono computati nel comporto;
nel CCNL del comparto Sanità, nel CCNL agenzie fiscali non sono computate come malattia le giornate di day hospital e quelle in cui vengono somministrate le terapie salvavita come la chemioterapia e l’emodialisi.
CCNL Turismo 27 luglio 2007 - Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche. Dopo l"art. 165 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente: "Art.1. Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita presso l"Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente".
Tutti i contratti pubblici e molti contratti privati prevedono un periodo di aspettativa più o meno retribuita,
o periodi di permesso, che il lavoratore può chiedere superato il periodo di comporto per evitare il licenziamento .
Es.:
CCNL 2004 Alimentari aziende,
CCNL 2004 Tessili e abbigliamento –aziende
industriali ecc.
Diversi CCNL prevedono il diritto del lavoratore o della lavoratrice ad assentarsi per cure chemioterapiche,
ciò nondimeno sovente con tale dizione si intende il diritto ad assentarsi il solo giorno del trattamento
senza considerare che gli effetti della cura possono manifestarsi anche nei giorni successivi.
Infatti, i singoli contratti disciplinano in modo differente, all’interno della tutela della malattia oncologica,
il congedo per cure chemioterapiche (assenza nel periodo successivo alla chemioterapia, assenza
il solo giorno della chemioterapia, ecc.).
2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per
cure connesse alla patologia
Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superore al 50% hanno diritto a 30 giorni l’anno
(anche non continuativi) di congedo per cure connesse allo stato di invalidità.
Il concreto utilizzo di questi permessi è stato reso difficoltoso dalla norma poco chiara e poco conosciuta.
Il diritto nasce dal combinato disposto dell’art. 26 della legge 118/71 :“Ai lavoratori mutilati e invalidi
civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, può essere concesso
ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale” (le commissioni sanitarie provinciali istituite dal Prefetto sono
state sostituite dalle attuali Commissioni Mediche delle Asl.) e dall’art. 10 del D.Lgs.23.11.1988
n. 509 :“Il congedo per cure previsto all’art. 26 della legge 30.3.71 n. 118, può essere concesso ai lavoratori
mutilati ed invalidi ai quali sia stata ricono
sciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore
al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta”.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17.1.2005, interpellato su una serie di quesiti posti
dall’associazione AIMaC relativi alla vigenza della norma e alla retribuibilità dei 30 giorni di permesso,
ha risposto affermativamente in ambedue i casi:
“Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi
civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell’attività
lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a
30 giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche”.
Il congedo in questione, secondo il Ministero è retribuito,come emerge dalla sentenza di Cassazione sez. Lavoro n. 3500/84 dove è affermato che l’assenza del lavoratore per cure, ai sensi dell’art. 26 L. 118/71, è da ricondursi alla malattia regolata dall’art. 2110 del c.c. e quindi i giorni di congedo devono essere di calendario ma non necessariamente continuativi e non privi di retribuzione da corrispondere
secondo le disposizioni della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro.
Il Ministero prosegue poi sostenendo che” i requisiti per il diritto e la procedura per ottenerlo sono quelli elencati dal predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento
di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro”.
L’Inps, da parte sua, interpellata sul congedo straordinario per cura ha risposto (in data 29 ottobre 2004) che
”l’istituto non riconosce alcuna indennità di malattia per i periodi di congedo straordinario per cure elioterapiche, psammoterapiche e similari, comprese quelle concesse ai mutilati e invalidi civili”, escludendo dalla cura qualsiasi altra finalità al di fuori delle cure termali.
Secondo la nostra consulenza legale, infine, il diritto al congedo per invalidi superiore al 50% sussiste ai sensi del D.Lgs. 509/88, ma la retribuibilità di detti 30 giorni da parte del datore di lavoro è condizionata dalle norme contrattuali che devono avere un preciso riferimento al congedo
straordinario o ad altre tipologie di congedi retribuiti, come ad esempio nei contratti collettivi del pubblico impiego.
Il periodo di congedo straordinario non essendo indenniz-zato dall’Inps non rientra nel limite dei 180 giorni nell’anno solare, ma ugualmente non è escluso dal periodo di comporto a meno di una esplicita previsione nel contratto.
Riteniamo che, ai fini del godimento dei 30 giorni di congedo per cura, sia necessaria una certificazione
del medico di famiglia relativa alla patologia e alle cure inerenti.
3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità
civile e della situazione di grave handicap
Con legge n.80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica.
La visita di accertamento deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data della domanda.
Gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
Per questa particolare fattispecie, l’accertamento può riguardare una inabilità grave -ma temporanea- che
necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia che comporta l’intervento chirurgico seguito dal trattamento chemioterapico e/o radiologico.
Nella certificazione medica utilizzata per la domanda devono emergere le problematiche sanitarie connesse
alle esigenze terapeutiche e/o alla particolare localizzazione d’organo (ricorso alle diverse scale di valutazione). Tale descrizione assume particolare valore in sede di accertamento confermativo da parte della Commissione di Verifica, accertamento che può avvenire anche a distanza di diversi mesi e dunque in presenza di un quadro patologico modificato.
I verbali di accertamento possono riportare l’indicazione di rivedibilità. In occasione della visita di revisione l’interessato deve farsi parte attiva nei confronti delle Commissioni (presentando domanda per la visita di conferma prima della scadenza prevista dal verbale) valgono i particolari tempi indicati dalla Legge n.80/2006 (15 giorni). Tale modalità, relativa all’iter accelerato, può essere utilizzata anche per le domande di aggravamento avanzate in relazione ad accertamenti che abbiano dimostrato una evoluzione peggiorativa del quadro patologico.
Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento
di invalidità civile
Anche qualora il diritto ad una prestazione economica non si perfezionasse, ad esempio per motivi reddituali, è comunque opportuno chiedere l’accertamento di invalidità civile poiché può sussistere il diritto a tutele o agevolazioni non economiche.
Pur in considerazione della temporaneità dell’invalidità, stante le norme vigenti, un accertamento di invali-dità civile superiore al 46% dà diritto, ad esempio, ad agevolazioni nell’accesso al lavoro previste con legge
68/99. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici, un riconoscimento di invalidità superiore al 67% comporta per il malato il diritto di scelta della sede di lavoro (art.21, Legge n.104/92) più vicina al domicilio e la precedenza di sede in caso di trasferimento a domanda. Successivamente all’assunzione, vi è il diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda nell’ambito delle sedi vacanti dell’amministrazione di appartenenza.
L’accertamento dell’handicap (anche senza connotazione di gravità), inoltre, dà diritto alla priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza.
5. Prestazioni economiche di invalidità civile
Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di un reddito inferiore ai limiti stabiliti
per il diritto alle provvidenze di invalidità civile, può sostanziarsi, nella prima fase della malattia, il diritto ad
una prestazione economica di invalidità civile. Le tabelle ministeriali di valutazione (DM Sanità 5 febbraio
1992) prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica:
11% con prognosi favorevole e modesta compromissione
funzionale
70% con prognosi favorevole ma grave compromissione
funzionale
100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
Nella prima fase della malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o radioterapico. In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito sanitario pari ad almeno il 74%; in ambedue le fattispecie, a fronte della presenza del requisito reddituale, si può aver diritto, per il periodo di tempo previsto nel verbale di accertamento sanitario, rispettivamente alla pensione di inabilità o all’assegno mensile di invalidità.
I minori affetti da patologie tumorali, che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, centri tera-peutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramentoprofessionale, possono chiedere il riconoscimento
dell’indennità di frequenza.
6. Diritto all’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia
Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n.10212/2004) hanno stabilito il diritto per le persone
malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante,
di ottenere l’indennità di accompagnamento
anche se per un breve periodo: la Suprema Corte ha sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento
del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi” (il diritto all’indennità
di accompagnamento non discende automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici,
ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua nel compimento
degli atti quotidiani della vita).
Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale certus an, ma incertus quando “non appare razionale e
rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che,
entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti”.
7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nel settore privato
Recente norma ha introdotto nel nostro Paese il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche.
Questi lavoratori, con ridotta capacità lavorativa (accertata dalla Commissione medica Asl) anche a
causa delle terapie salvavita, possono chiedere il part-time verticale o orizzontale.
Successivamente, quando il lavoratore si trova in condizione di ricominciare a lavorare a tempo pieno,
ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere nella sua forma originale.
8. Possibilità di svolgere una mansione compatibile
con il proprio stato di salute
Ricordiamo tuttavia che il lavoratore, oltre a quanto testé scritto, può chiedere al datore di lavoro di essere
adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute e con la residua capacità lavorativa,
compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa.
Tale possibilità è prevista dalla legge n.68/99 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio.
E’ anche previsto che, nel caso in cui il lavoratore sia divenuto inabile alla mansione successivamente all’assunzione,
possa richiedere al datore di lavoro di essere adibita ad una mansione compatibile con il suo stato di salute
(D.Lgs. 626/1994): è comunque importante verificare quanto previsto dalla contrattazione (sempre più spesso, proprio per i malati oncologici, viene prevista l’assegnazione
di mansioni compatibili con la eventuale riduzione della capacità lavorativa nel periodo dei trattamenti salvavita).
9. Possibilità di usufruire dei permessi lavorativi
previsti per i lavoratori con grave handicap
Con la certificazione di grave handicap rilasciata dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative
previste dalla legge 104/92:
3 giorni retribuiti al mese di permesso
oppure
2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese che permettono, ad esempio, di articolare l’orario di lavoro in modo più consono al lavoratore; normalmente si aggiungono ai ROL (riduzione orario di
lavoro) previsti dal CCNL.
Tali permessi, oltre ad essere retribuiti, sono “coperti figurativamente” ai fini pensionistici.
Il familiare (compreso il coniuge) o affine entro il 3° grado potrà chiedere tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il soggetto malato a cui sia stata accertata, seppur temporaneamente, la gravità dell’handicap (purché il malato non sia ricoverato a tempo pieno e purché, nel nucleo familiare del malato, non sia presente un soggetto non lavoratore in grado di assistere il disabile).
L’accertamento di grave handicap permette al lavoratore disabile (anche in maniera temporanea) o al familiare che assiste il malato, di chiedere (ove possibile) il trasferimento
alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio e/o di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio
consenso.
10. Congedo biennale retribuito per i genitori
11. Congedo biennale non retribuito per i familiari
Questi “argomenti” (10 e 11) e altre informazioni sono trattati in altri specifici foglioni (congedi parentali – malattia & controllo) reperibili presso le nostre Sedi ovvero
scaricabili dal sito: http://www.cgilvicenza.it.
12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa nel caso in cui l’invalidità civile accertata sia superiore al 74%.Nel caso in cui la Commissione della Asl abbia accertato una invalidità civile superiore al 74% il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno effettivamente lavorato
dal momento in cui viene accertato lo stato di invalidità e per tutto il tempo in cui detto stato persiste.
La maggiorazione contributiva, che non può superare in totale i 5 anni, è valida ai fini pensionistici.
E’ opportuno che all’atto della richiesta la certificazione medica riporti specificamente l’indicazione di
un “danno alla capacità lavorativa generica superiore
al 75%”.
1 3. Contrassegno per i parcheggi per disabili
Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto ad ottenere il contrassegno di
libera circolazione e sosta in quanto “persona con invalidità temporanea”. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che comprovi l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del richiedente.
La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando la documentazione
medica che deve contenere l’indicazione del presumibile periodo di durata dell’invalidità.
L’autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno, che prescinde dalla titolarità
di una patente di guida o dalla proprietà di un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile.
14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia,
per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e per la riabilitazione.
L’esenzione dal ticket per patologia viene riconosciute alle persone affette da particolari malattie elencate
nel DM 329/99, modificato con DM 296/01, sulle malattie croniche ed invalidanti.
Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione al costo per le prestazioni
di assistenza sanitaria indicate dagli stessi decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni
che sono considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione da ulteriori aggravamenti.
Per ottenere l’esenzione per patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione medica attestante la
malattia.
Rileviamo che un riconoscimento di invalidità civile pari al 100% dà diritto all’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia.
15. Amministratore di sostegno
Appare doveroso segnalare anche questa forma di tutela, utile soprattutto per le persone sole e/o anziane che si trovino nella situazione di dover affrontare con il cancro (anche in fase terminale).
Questa norma (Legge 9.1.2004, n.6) tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana; la causa può essere malattia o infermità, può avere una durata indefinibile come può essere di durata temporanea.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare della persona da tutelare.
Non prevede l’annullamento delle capacità giuridiche del beneficiario, ma l’attribuzione di incarichi determinati che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di cui deve rendere conto al Giudice.
Precisazioni:
nell’amministrazione di sostegno la persona menomata o inferma viene sostituita nel compimento di determinati atti e assistita nel compimento di altri atti da un amministratore, mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti.
nell’interdizione la persona abitualmente inferma di mente è sostituita da un tutore nel compimento degli
atti che la concernono, con l’eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che sia stata autorizzata a
compiere senza l’intervento o l’assistenza del tutore.
nell’inabilitazione la persona soggetta non può compiere senza l’assistenza di un curatore gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma può essere autorizzata a compiere alcuni atti senza tale assistenza.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva una generale capacità di agire, ad eccezione degli atti per i quali un giudice ha deciso che debbano essere compiuti con l’assistenza dell’amministratore.
“L’amministratore di sostegno ha maggiore flessibilità poiché consente di ritagliare un vestito disegnato secondo le esigenze della singola persona, offrendole delle aree e
dei momenti di protezione come e quando si rivela necessario, senza arrivare mai ad una totale esclusione della sua capacità di agire”
CGIL Vicenza
PATRONATO
INCA CGIL
Sede
Centrale
Area Danni da Lavoro e Sanità
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : http: //www.inca.it
E-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it
Roma lì, 7 dicembre 2006
Prot. n° 148
Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
LORO SEDI
All. 1
Oggetto :Ministero del lavoro - risposta a interpello sul trattamento
retributivo e previdenziale del congedo per cura e periodo
di comporto n. 6893 del 5.12.2006.
Care compagne, cari compagni,
il Ministero del Lavoro, a risposta di istanza di interpello della
Confartigianato di Prato riguardo alla disciplina dei congedi per
cura (di cui agli articoli 26 della legge n. 118/71 e 10 del Dlgs n.
509/88) di una lavoratrice affetta da patologia oncologica, fornisce
nella nota n. 6893 del 5.12.206 chiarimenti e precisazioni relativi
al trattamento retributivo e contributivo, nonché al periodo di
comporto, di detti congedi.
Occorre sottolineare che tale congedo di 30 giorni è utile non
soltanto ai lavoratori malati oncologici ma a tutti i lavoratori con
invalidità civile accertata superiore al 50% e bisognevoli di cure.
Con circolare n. 93/2006 è stato già affrontato (al punto 3)
questa problematica, ma restavano dubbi interpretativi che sono
stati in parte risolti da quest’ultima nota del Ministero del Lavoro
che prevede “il diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla
normativa, ad usufruire di 30 giorni all’anno di congedo
straordinario per cure retribuito a carico del datore di lavoro
e non computabile nel periodo di comporto individuato dai
CCNL”.
Indichiamo di seguito le disposizioni del Ministero.
1. Procedure per la fruizioni dei congedi.
Si richiamano le disposizioni previste dall’art. 26 della legge
118/71 e all’art. 10 del Dlgs 509/88 che condizionano il diritto al
congedo straordinario per cura - non superiore a 30 giorni e con
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% -
1. alla domanda da parte degli interessati
2. alla previa autorizzazione alle cure dal medico della struttura
sanitaria pubblica (medico provinciale) 1,
3. alla connessione delle cure con l’infermità invalidante
riconosciuta.
Riteniamo che il lavoratore, alla domanda da presentare al
datore di lavoro secondo le modalità previste dal CCNL, debba
allegare:
a) il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50% accertata dalla Commissione Asl competente
per l’invalidità civile;
b) l’autorizzazione alle cure da parte di un medico della struttura
sanitaria pubblica che attesti anche la connessione tra
l’infermità e le cure stesse. Si ritiene che il medico possa
essere il medico di famiglia oppure il medico specialista nella
patologia convenzionato con il SSN oppure un medico del
servizio di medicina legale della Asl.
1[1] Questa figura professionale è stata sostituita dalla struttura medico legale della Asl.
2. Natura giuridica
Per definire la natura giuridica del congedo nella nota
ministeriale si fa riferimento a due sentenze di Cassazione sez. lav.,
la n. 3500/84 e la n. 827/91 che riconducono i congedi per cura
all’ipotesi di malattia di cui al l’art. 2110 c.c. con conseguente
diritto al relativo trattamento economico.
La Cassazione nelle due sentenze ha infatti evidenziato il
nesso di causalità tra l’assenza dal lavoro e la sussistenza di uno
stato patologico in atto che necessita di cure e che impedisce
temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa per cause
non imputabili al lavoratore, come per la malattia comune.
3. Trattamento previdenziale da parte dell’Inps
Nonostante la riconduzione dei congedi per cura all’ipotesi di
malattia non è previsto alcun intervento previdenziale a
carico dell’Inps.
L’Istituto previdenziale nella prima circolare n. 1/89 a
commento dell’art. 10 Dlgs 509/88, riguardo ai permessi per cura,
precisa che si tratta di cure diverse da quelle idrotermali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche disciplinate dalla legge
638/83.
Nelle successive circolari riconosce il diritto all’indennità di
malattia durante le cure idrotermali solo in determinate situazioni
escludendolo, invece, per le altre cure (climatiche, elioterapiche…) e
nulla prevedendo per le cure diverse che danno titolo al congedo
straordinario di 30 giorni.
Il Dicastero del Lavoro conferma nella nota in oggetto la non
indennizzabilità d parte dell’Inps dei congedi di cui si tratta che,
come detto, sono invece a carico del datore di lavoro.
4. Comporto
Riguardo alla computabilità del congedo straordinario nel
periodo di comporto, la cui durata è definita dalla contrattazione di
categoria, - durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2110 del c.c.
- il Ministero rimanda alla sua precedente circolare (n. 40/2005) 2 in
materia di patologie oncologiche e relative tutele.
Nella circolare si riconosceva al lavoratore malato oncologico il
diritto a beneficiare, oltre al periodo di comporto, anche
dell’ ulteriore possibilità di astenersi dal lavoro nel caso sussista
un’invalidità superiore al 50%, attraverso la fruizione del congedo
straordinario per cura di cui agli artt. 26 L. 118/71 e 10 Dlgs
509/1988.
Pare necessario sottolineare quindi che la fruizione dei 30
giorni per cura non rientra nel periodo di comporto e pertanto non
può essere causa di superamento dello stesso determinando il
licenziamento del lavoratore.
Accogliamo favorevolmente l’interpretazione ministeriale e
segnaliamo alle nostre sedi tali importante novità.
5. Indicazioni operative
Nel ricontattare i cittadini che si sono rivolti ai nostri uffici per
problematiche inerenti la fruizione dei 30 giorni di congedo
straordinario per cure, invitiamo le nostre sedi a indicare la
necessità di presentare la domanda al datore di lavoro con
allegata la documentazione indicata al punto 1 della presente
circolare.
Particolare attenzione va prestata al CCNL e a quanto vi è
previsto riguardo al periodo di comporto ed al diritto di
conservazione del posto di lavoro, fermo restando che il Ministero
ha ben chiarito che i 30 giorni di congedo straordinario non sono
computati nel periodo di comporto.
2 Vedi circolare Inca n. 5/2006
Infine, laddove il datore di lavoro dovesse rifiutarsi di pagare
tale periodo di congedo, sarà necessario avviare una vertenza
mettendosi in contatto con la categoria e l’ufficio vertenze.
Fraterni saluti.
p. Area Danni da lavoro e sanità
(E. Gennaro – P. Sparti)
fm/
Per sostenere il nostro operato
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