Biosimilari. Il nuovo position paper Aifa: porte aperte all’intercambiabilità con originator, ma ultima decisione spetta comunque al medico

Biosimilari. Il nuovo position paper Aifa: porte aperte all’intercambiabilità con originator, ma ultima decisione spetta comunque al medico

Aceti (Cittadinanzattiva): “Bene centralità decisione clinica del medico”

27 MAR – Il fenomeno del sottotrattamento merita la massima attenzione di tutti e va affrontato con decisione. Tra le azioni da mettere in campo vi è il miglioramento dell’organizzazione dei servizi per le cronicità, l’implementazione di PDTA, ma anche la capacità di cogliere tutte le opportunità che offrono i biosimilari. Sui biosimilari però c’e’ bisogno di un Patto tra tutti gli attori, affinché i risparmi che derivano dall’utilizzo dei biosimilari rimangano realmente nelle disponibilità del SSN e siano finalizzati a garantire maggior accesso ai trattamenti, anche quelli innovativi.

Approfondiremo attentamente nei prossimi giorni il Position Paper dell’AIFA sui farmaci biosimilari, ma ad una prima lettura apprezziamo la centralità che ha voluto riservare alla decisione clinica del medico nella scelta del trattamento, oltre che alla comunicazione e informazione al paziente che è l’ingrediente imprescindibile per un’adesione consapevole alle terapie. Ora la partita è verificare che questi principi diventino effettivi nei territori delle Regioni, permettendo concretamente ai medici di poter esercitare la professione in scienza e coscienza, guardando alla specificità dell’individuo che ha davanti a se, all’interno di una cornice di appropriatezza clinica sostenuta da evidenze e di utilizzo ottimale delle risorse a disposizione.

Tonino Aceti
Coordinatore Nazionale Tribunale per i diritti de malato-Cittadinanzattiva

27 marzo 2018

Anziano con la gamba amputata. Visita eseguita, si attende l’esito

L’INPS GLI HA NEGATO LA VISITA DOMICILIARE 

Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.”

Articolo 6.(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità)
…..omissis……
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». (2)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59